Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso inammissibile in Cassazione non è solo una perdita di tempo, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Con la recente ordinanza qui analizzata, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici, concreti e direttamente collegati alla sentenza che si contesta. Argomentazioni generiche o astratte non trovano spazio nel giudizio di legittimità e portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di falso (ai sensi degli artt. 477 e 482 del codice penale), confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione. La difesa lamentava la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che impone al giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità.
Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato fatale per le sorti del ricorrente, non per il merito della questione, ma per il modo in cui è stata formulata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La motivazione della Corte è lapidaria e si concentra su un unico, decisivo aspetto: la totale indeterminatezza e aspecificità delle argomentazioni difensive. Secondo i giudici, i motivi addotti erano del tutto astratti e privi di qualsiasi “addentellato concreto” con la motivazione della sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha spiegato in che modo e in quali punti specifici la Corte d’Appello avrebbe sbagliato, limitandosi a formulare critiche generiche e non pertinenti al caso di specie.
L’Importanza della Specificità nei Motivi di Appello
Questa ordinanza sottolinea un principio cardine del nostro sistema processuale: chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi. Non è sufficiente enunciare una violazione di legge in modo vago; è necessario dimostrare come quella violazione si sia concretizzata nella decisione del giudice precedente, confrontandosi criticamente con le argomentazioni contenute nella sentenza stessa. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese già respinte o a sollevare questioni teoriche senza calarle nel caso specifico è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame costituisce un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma si traduce anche in un aggravio di costi per l’assistito. La sentenza conferma che la giustizia non può perdere tempo a esaminare impugnazioni formulate in modo superficiale o generico, riaffermando la necessità di un confronto dialettico serio e puntuale con le decisioni giudiziarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della conclamata indeterminatezza e aspecificità dei motivi presentati, i quali erano argomentazioni astratte e prive di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pecuniaria (in questo caso, 3.000,00 Euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “astratti e aspecifici”?
Significa che le argomentazioni della difesa non si confrontano direttamente e in modo critico con le ragioni specifiche esposte nella sentenza che si sta contestando, ma si limitano a enunciazioni generiche di principi di diritto senza spiegare come questi sarebbero stati violati nel caso concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 694 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 694 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/01/1963
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Roma il 29 luglio 2017);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente