Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3564  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
204 0   o/i/v udita la relazione svolta úal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Tries ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semili ed ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, che erano st presentate da NOME COGNOMECOGNOME condannato COGNOME pena di anni tre di reclusione, co da sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste 25/06/2021 (con presofferto pari a mesi tre e giorni quindici e pena resid ammontante, quindi, ad anni due, mesi otto e giorni diciassette di reclusione).
Ricorre per cassazione NOME COGNOMECOGNOME COGNOME il tramite del difensore AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, a mezzo dei quali vengono denunciate violazione di legge e vizio di motivazione, nonché inosservanza della legge in relazione ag artt. 13 e 27 della Costituzione e all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ol vizio della motivazione e, infine, erronea applicazione della legge, omes valutazione e illogicità e irrazionalità della motivazione. Rappresenta la di come il COGNOMECOGNOME COGNOME primo incontro fissato dall’UEPE in vista della redazione d indagine socio-familiare, non si sia presentato per esser risultato positivo al Co 19, come tempestivamente comunicato; il secondo appuntamento è stato fissato in periodo feriale e, successivamente, non vi è stata alcuna ulteriore convocazio Il Tribunale di sorveglianza dì Trieste, peraltro, ha mancato di considerare i pos elementi emersi in epoca successiva, rispetto COGNOME consumazione del reato, come il documentato svolgimento di attività lavorativa. Trattasi, inoltre, di soggett annovera precedenti molto risalenti. Il provvedimento impugnato non ha pienamente valutato la possibilità di concedere una delle misure invocate in v alternativa, nonostante vi fosse una abitazione idonea all’uopo. Infine, erra ritenere inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, sul presuppos dell’entità della pena, stante l’innalzamento operato grazie COGNOME cd. ri Cartabia. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dette argomentazioni sono tutte versate in fatto e tendono ad ottenere una non consentita riponderazione – in sede di legittimità – di elementi fat adeguatamente valutati nella sede propria. Trattasi, infatti, di motivi che sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi – secondo un c argomentare giuridico – dal Tribunale di sorveglianza di Trieste, nel provvediment impugnato. Invero, detto Tribunale ha sottolineato come il soggetto – pu ripetutamente convocato – non si sia presentato agli appuntamenti che erano sta fissati dall’UEPE; la richiesta di detenzione domiciliare è stata valu inammissibile quanto all’entità della pena, non risultando, peraltro, ragioni
COGNOME concessione della misura per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza, infine, ha dato conto trattarsi di persona che ha già vanamente fruito in passato di misure alternative (senza che ne sortisse l’auspicato effetto rieducativo e di recupero sociale) e a carico del quale, inoltre, risulta una pendenza per gravi delitti, con condanna a pena significativa confermata in appello. La motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Trieste appare congrua e lineare, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà e, infine, conforme ai canoni della logica, quindi immune da possibili censure in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 07 dicembre 2023.