Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma il No alla Messa alla Prova
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di ricorso inammissibile, fornendo chiari principi sulla valutazione dei requisiti per la concessione di benefici come la messa alla prova e le pene sostitutive. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo che l’accesso a tali misure alternative alla detenzione non è un diritto automatico, ma è subordinato a una rigorosa valutazione della condotta e della personalità dell’imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Milano, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di due importanti benefici: la sospensione del procedimento con messa alla prova e l’applicazione di una pena sostitutiva alla detenzione. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel negare tali misure, non valutando adeguatamente gli elementi a favore del ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti ‘manifestamente infondati’. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione chiude definitivamente la vicenda processuale, confermando la sentenza di condanna della Corte territoriale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo i due punti centrali del ricorso, ovvero la messa alla prova e la pena sostitutiva.
Mancanza dei Requisiti per la Messa alla Prova
Per quanto riguarda la richiesta di messa alla prova, la Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già compiuto una valutazione completa e corretta. Nello specifico, i giudici di merito avevano evidenziato la mancanza di due presupposti fondamentali:
1. Il giudizio prognostico favorevole: Non erano emersi elementi sufficienti per prevedere che l’imputato si sarebbe astenuto dal commettere futuri reati.
2. La condotta riparatoria: L’imputato non aveva posto in essere alcuna azione concreta per rimediare al danno causato dal suo comportamento illecito.
L’assenza di questi due elementi ha reso impossibile la concessione del beneficio, e la Cassazione ha ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello logiche e prive di vizi.
Gravità della Condotta e Pena Sostitutiva
Anche in relazione alla pena sostitutiva, il ricorso inammissibile è stato motivato da una valutazione negativa sulla personalità del ricorrente. La Suprema Corte ha osservato che, dal complesso della sentenza impugnata, emergeva una chiara valutazione della gravità della condotta. Tale gravità ha portato i giudici di merito a formulare un giudizio prognostico negativo sulla pericolosità sociale del soggetto, escludendo così la possibilità di applicare pene alternative al carcere.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto penale e processuale: i benefici come la messa alla prova non sono concessioni automatiche. La loro applicazione richiede una valutazione discrezionale del giudice, basata su elementi concreti che dimostrino un percorso di revisione critica da parte dell’imputato. La pronuncia evidenzia in particolare l’importanza della condotta riparatoria, non come mero adempimento formale, ma come segno tangibile della volontà del reo di risarcire la società e la vittima del danno prodotto. Per gli operatori del diritto, questa decisione conferma la necessità di istruire adeguatamente le richieste di misure alternative, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per formulare quel giudizio prognostico favorevole che la legge richiede.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché le censure sollevate dalla difesa contro il diniego della messa alla prova e della pena sostitutiva erano già state adeguatamente vagliate e correttamente respinte dalla Corte di Appello.
Quali erano i requisiti mancanti per la concessione della messa alla prova in questo caso?
Secondo quanto evidenziato dalla Corte di Appello e confermato dalla Cassazione, mancavano due elementi essenziali: un giudizio prognostico favorevole sul futuro comportamento del ricorrente e una condotta riparatoria volta a rimediare alle conseguenze del reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4034 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 15/10/1994
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
GLYPH
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che gli stessi sono manifestamente infondati poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, le censure sulla mancata concessione della sospensione della messa alla prova e della pena sostitutiva sono state adeguatamente vagliate dalla Corte di appello e disattese con corretti argomenti.
In particolare, quanto al primo motivo, la Corte di appello ha evidenziato, a pagina 3 della sentenza, che difettano non solo il giudizio prognostico favorevole, ma anche la condotta riparatoria.
Per quanto concerne la pena sostitutiva, rileva il Collegio che, dal complesso della sentenza, si desume la valutazione della Corte sulla gravità della condotta, dalla quale consegue il giudizio prognostico sulla pericolosità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.