Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta le Ricostruzioni Alternative dei Fatti
L’esito di un processo penale non sempre soddisfa le parti coinvolte. Quando si ritiene che una sentenza sia ingiusta, lo strumento per contestarla è l’impugnazione. Tuttavia, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento del giudice. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’art. 612, comma 2, del codice penale. La decisione, emessa dalla Corte di Appello, confermava la responsabilità penale dell’individuo. Non ritenendosi soddisfatto della sentenza, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico, ma articolato, motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado sotto tre profili:
1. L’erronea affermazione della sua responsabilità penale.
2. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. L’inadeguata determinazione della pena (trattamento sanzionatorio).
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che le doglianze sollevate non costituivano censure di legittimità, ma si traducevano in una mera richiesta di rivalutazione del merito della vicenda. In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato dove la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo percorso logico, ma ha semplicemente offerto una propria ricostruzione dei fatti e una lettura delle prove ritenuta ‘preferibile’, senza però denunciare un vero e proprio travisamento della prova.
La Differenza tra Critica alla Motivazione e Rivalutazione dei Fatti
La Suprema Corte ha sottolineato che un ricorso inammissibile è tale quando, invece di attaccare l’iter argomentativo del giudice, si limita a contrapporre la propria versione a quella accolta in sentenza. Il giudizio di legittimità non serve a decidere quale delle due ricostruzioni sia più plausibile, ma solo a verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria. Denunciare il ‘travisamento della prova’ richiede di dimostrare che il giudice ha basato la sua decisione su una prova inesistente o radicalmente fraintesa, non che avrebbe potuto interpretarla diversamente.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi specifici della decisione impugnata, non su una generica contestazione del risultato. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. n. 46288/2016 e n. 8700/2013) per ribadire che non è consentito limitarsi a un ‘generico compendio’ delle risultanze processuali o a un mero rinvio agli atti per sostenere la propria tesi. Questo approccio rende il ricorso una sorta di ‘appello mascherato’, cercando di ottenere dai giudici di legittimità un nuovo giudizio sul fatto, cosa che esula dalle loro competenze. La dichiarazione di inammissibilità, pertanto, è stata una conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state significative. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una ‘colpa’ nella proposizione del ricorso, data la sua ‘evidente inammissibilità’. Questo ha comportato un’ulteriore condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a questioni di diritto e a vizi logici palesi e documentabili. Un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda fattuale non solo è destinato al fallimento, ma può anche comportare costi economici rilevanti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare specifici vizi di legittimità (come errori di diritto o difetti logici della motivazione), si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa interpretazione delle prove, chiedendo di fatto un nuovo giudizio di merito.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ e perché è un motivo di ricorso specifico?
Per ‘travisamento della prova’ si intende un errore del giudice che ha fondato la sua decisione su un’informazione probatoria inesistente o che ha palesemente frainteso il contenuto di una prova. È un motivo specifico perché non contesta la valutazione del giudice, ma l’errata percezione del dato probatorio, e deve essere dimostrato in modo puntuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Se la Corte rileva una colpa nella proposizione del ricorso (perché manifestamente infondato), può aggiungere la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31302 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a VENOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen.;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato il vizio di motivazione i ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, alla mancata applicazione della causa di no punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e alla determinazi trattamento sanzionatorio) – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura rite preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite o il mero rimando ad atti offerti in produzione: c Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01); il che rende superflua ogni altra considerazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04/2024.