Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Valutazione dei Fatti
Con l’ordinanza n. 18728/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per detenzione di cocaina in concorso, poiché le doglianze sollevate miravano a una riconsiderazione dei fatti già valutati dai giudici di primo e secondo grado. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e l’importanza della logicità della motivazione nelle sentenze di merito.
I Fatti del Caso: Detenzione di Droga in Concorso
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese per illecita detenzione di cocaina in concorso con un altro soggetto. La condanna era stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, che aveva concesso la sospensione condizionale della pena, confermando però nel resto la sentenza di primo grado. L’episodio chiave riguardava il rinvenimento di sostanza stupefacente gettata via dal coimputato durante una perquisizione veicolare, oltre a un’analoga sostanza trovata nel cruscotto dell’auto.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva confermato l’impianto accusatorio, ritenendo provata la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso. La difesa dell’imputato si basava sulla presunta inconsapevolezza riguardo alla droga posseduta dal coimputato. Quest’ultimo aveva dichiarato di aver acquistato la sostanza all’insaputa del ricorrente, in un momento in cui si era temporaneamente allontanato da lui. I giudici di merito, tuttavia, hanno ritenuto tale versione dei fatti del tutto inverosimile.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione e le Sue Motivazioni
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile.
La Prospettazione di una Ricostruzione Alternativa
Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nella natura stessa delle censure mosse. La difesa, infatti, non ha evidenziato una reale violazione di norme giuridiche o un’illogicità manifesta nella motivazione della Corte d’Appello. Al contrario, ha tentato di proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella, coerente e logica, adottata dai giudici di merito. Questo tipo di operazione è preclusa in sede di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.
L’Inverosimiglianza della Versione Difensiva
I giudici di merito avevano già ampiamente smontato la tesi difensiva. In particolare, avevano dato peso alla testimonianza degli agenti operanti, i quali avevano affermato che i due imputati erano stati costantemente visti insieme. Inoltre, la Corte d’Appello aveva sottolineato l’intrinseca inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cui il ricorrente fosse totalmente all’oscuro dell’acquisto di droga da parte del coimputato, specialmente considerando che lo stesso ricorrente deteneva una sostanza del tutto analoga nel cruscotto del veicolo.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la doglianza del ricorrente fosse in realtà finalizzata a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, un’attività che esula completamente dalle sue competenze. I giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e coerente, basata su elementi concreti come le dichiarazioni degli agenti e l’analisi della plausibilità complessiva della vicenda. Hanno disatteso la versione del coimputato perché contrastante con le prove raccolte e intrinsecamente implausibile. Di fronte a una motivazione immune da vizi logici, la Suprema Corte non può che prenderne atto e dichiarare il ricorso inammissibile, in quanto non contesta la legittimità della decisione ma il suo merito.
le conclusioni
La decisione in esame conferma che il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’inammissibilità scatta ogni volta che le censure, pur mascherate da vizi di legge o di motivazione, mirano in sostanza a una rilettura delle prove e a una ricostruzione alternativa della vicenda. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come stabilito nel dispositivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dai giudici di merito, un’attività che non è consentita nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Quale era la tesi difensiva del ricorrente ritenuta inverosimile?
La tesi difensiva sosteneva che il ricorrente fosse totalmente all’oscuro del fatto che il coimputato avesse acquistato e detenesse della droga, affermando che l’acquisto sarebbe avvenuto mentre i due erano separati. Questa versione è stata giudicata inverosimile.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla definitività della condanna stabilita dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18728 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato del delitto di illecita detenzione di cocaina in concorso – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d’Appello di Palermo ha parzialmente riformato (applicando la sospensione condizionale e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Termini Imerese, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità a titolo di concorso nella detenzione della droga gettata via dal coimputato NOME NOME momento della perquisizione veicolare;
ritenuto che la doglianza sia in realtà volta a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella concordemente e tutt’altro che illogicamente accolta dai giudici di merito: diversa ricostruzione il cu apprezzamento è peraltro, in questa sede, totalmente precluso;
ritenuto in particolare che le dichiarazioni del coimputato COGNOME – stando al quale egli avrebbe acquistato la droga gettata a terra a Palermo, all’insaputa dello COGNOME, in un momento in cui si era allontanato da quest’ultimo – siano state disattese sulla scorta di quanto riferito dagli operanti circa il fatto che i due era stati sempre visti insieme (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea anche l’intrinseca inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato totalmente all’oscuro di un acquisto, effettuato dal NOME a sua insaputa, di sostanza del tutto analoga a quella detenuta dallo stesso COGNOME nel cruscotto dell’auto sottoposta a controllo);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigl stensore
Il Presidente