Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6938 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 18 gennaio 2023 la Corte d’appello di Milano, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lodi, all’esito di rito abbreviato, aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (fatto accertato in San Rocco al Porto il 16.5.2022) condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in particolare in relazione all’art. 533 cod.proc.pen. per la mancata assoluzione del ricorrente dal reato contestato.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per l’eccessività della pena irrogata.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Il primo motivo, peraltro reiterativo di analoga doglianza svolta in appello, é inammissibile in quanto sotto l’egida del vizio motivatorio sollecita una ricostruzione alternativa dei fatti come effettuata dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Per converso la sentenza impugnata ha chiarito che entrambe le ricostruzioni del fatto proposte dall’imputato a sostegno della sua estraneità alla presenza di una grossa quantità di hashish sull’autoveicolo da lui condotto risultano irragionevoli ed incoerenti con le emergenze investigative.
Manifestamente infondato é il secondo motivo di ricorso.
Ed invero la sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in virtù dei precedenti penali del prevenuto connotati da violenza alla persona oltre che un precedente specifico.
Quanto alla pena inflitta, la Corte territoriale ha applicato una pena pari al punto medio della cornice edittale in ragione delle modalità esecutive della condotta che denotano un’elevata gravità del fatto contestato.
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare equo stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023