Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Rifiuta la Ricostruzione Alternativa dei Fatti
Nel processo penale, l’appello alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma con limiti ben precisi. Un’ordinanza recente ha chiarito ancora una volta un principio fondamentale: presentare una versione diversa dei fatti non è sufficiente per ottenere un annullamento della condanna. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva errata, che ignora la natura del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di resistenza. Decidendo di contestare la sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa si basava su due argomenti principali: in primo luogo, si sosteneva l’insussistenza stessa della condotta di resistenza; in secondo luogo, e in via subordinata, si invocava l’applicazione della scriminante prevista dall’articolo 393 bis del codice penale, che giustifica la reazione violenta del cittadino di fronte a un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
In sostanza, la ricorrente non ha criticato la logica interna della sentenza impugnata, ma ha cercato di convincere la Suprema Corte che i fatti si erano svolti in modo diverso da come accertato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto l’appello dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene drastica, è una diretta applicazione dei principi che governano il processo di legittimità.
Le Motivazioni: il ricorso inammissibile e i limiti del giudizio di legittimità
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Il punto cruciale della motivazione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questa Corte non è un ‘terzo grado’ dove si può riesaminare il merito della vicenda e rivalutare le prove. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, la ricorrente non ha evidenziato vizi logici o errori di diritto nella sentenza della Corte d’Appello. Ha invece proposto una ‘ricostruzione alternativa dei fatti’, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. Sostenere una diversa dinamica degli eventi, senza demolire il ragionamento giuridico del giudice che ha emesso la sentenza, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, cosa che non rientra nelle competenze della Cassazione. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere convinti della propria versione dei fatti. È indispensabile, attraverso il proprio difensore, condurre un’analisi tecnica della sentenza impugnata per individuare specifiche violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione. Proporre una narrazione alternativa senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dal giudice precedente è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti invece di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando così manifestamente infondato.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso o valutare versioni alternative degli eventi. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19240 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19240 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAVA DE TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuta la manifesta infondatezza dei motivi con i quali si deduce l’insussistenza della condotta di resistenza e, in ogni caso, la configurabilità della scriminante di cui all’art. 393 bis cod. pen.;
ritenuto che la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando una ricostruzione alternativa dei fatti insuscettibile di esame in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore cella Cassa delle w -nmende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente