Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Con l’ordinanza n. 7797 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’analisi del provvedimento ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello. Questo caso, relativo a una condanna per il reato di commercio di prodotti contraffatti, è emblematico.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado per il reato previsto dall’articolo 474 del codice penale, ovvero l’introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Roma. Non pago della decisione, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e contestando la motivazione della sentenza di secondo grado.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
Il cuore della questione non risiede tanto nel merito della contraffazione, quanto nei requisiti di ammissibilità del ricorso presentato. La Suprema Corte osserva che i motivi addotti dall’imputato non sono altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esaminati e respinti puntualmente dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha formulato una critica argomentata e specifica contro la sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripetere le proprie difese.
Questo comportamento processuale si scontra con la funzione stessa della Corte di Cassazione. Il suo compito, infatti, è un “sindacato di legittimità”, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione, non a effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti. Tentare di ottenere una “rilettura” delle fonti probatorie è un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, i motivi sono stati giudicati non specifici e soltanto apparenti. Essi non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione impugnata. Ad esempio, la Corte d’Appello aveva già motivato sulla concreta attitudine ingannatoria della merce contraffatta e sulla consapevolezza dell’imputato, desunta dalla scarsa qualità dei prodotti, che indicava la sua intenzione di importare e vendere oggetti non originali.
In secondo luogo, i motivi del ricorso sono stati definiti “perplessi e complessivamente esplorativi”, poiché miravano a sollecitare una rivalutazione delle prove senza individuare specifici travisamenti dei fatti processuali. La Cassazione, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997), ricorda che esula dai suoi poteri la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa così definitiva.
Questa ordinanza è un monito importante: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con le decisioni dei giudici di merito. È necessario formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente i vizi di legittimità della sentenza impugnata, dimostrando dove e come il giudice d’appello abbia errato nell’applicare la legge o abbia costruito una motivazione illogica o contraddittoria. Ripetere le stesse difese senza un’analisi critica della decisione contestata porta inevitabilmente a un esito di inammissibilità.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, risultando quindi un motivo non specifico e solo apparente, che non muoveva una critica argomentata alla sentenza impugnata.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un caso?
No, l’ordinanza chiarisce che la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, ovvero controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7797 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado in ordine al reato di cui all’art. cod. pen.;
ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce inosservanza della legge penale e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, indeducibile in questa sede, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; sic i suddetti motivi devono considerarsi non specifici e soltanto apparenti, in quanto omettono d assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors (cfr. in particolare pag. 1 della sentenza secondo grado, a riguardo della concreta attitudi ingannatoria delle merce contraffatta, a prescindere dalle modalità di confezionamento ed a riguardo della scarsa qualità dei prodotti, indicativa della consapevolezza da parte dell’imputat in assenza di elementi di segno contrario, di importare e porre in vendita oggetti no originali);
ritenuto che, in ogni caso, detti motivi, di carattere perplesso e complessivament esplorativo, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processua valorizzate dai giudici di merito, siano volti a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa ri delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità;
rammentato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclus riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, R 207944);
Rilevato che, in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024