Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche sui Fatti non Bastano in Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per evasione, sottolineando come le critiche mosse dalla difesa fossero mere doglianze fattuali, non consentite in questa sede. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti di un ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di cui all’art. 385 del codice penale (evasione). La persona condannata decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente la genericità delle dichiarazioni testimoniali che avevano contribuito a fondare l’accusa. Secondo la difesa, le testimonianze non erano sufficientemente dettagliate per provare con certezza la responsabilità penale dell’imputata.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati, inclusi quelli esposti in una memoria successiva, non rientravano tra quelli consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi non denunciavano un errore di diritto o un vizio logico della motivazione della sentenza impugnata, ma si limitavano a contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
In altre parole, la ricorrente cercava di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione che è preclusa alla Suprema Corte. Il suo ruolo, infatti, è quello di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non di ricostruire l’accaduto come un giudice di primo o secondo grado.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le censure mosse dalla difesa erano “mere doglianze in punto di fatto” e “riproduttivi di profili di censura” già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti corretti dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito aveva già verificato che le dichiarazioni della testimone non erano generiche riguardo alle modalità dei fatti e all’identificazione dell’imputata. L’unica incertezza riguardava un dato secondario e irrilevante, ovvero il preciso giorno del fatto, che era stato comunque ricostruito tramite altre prove (“aliunde ricostruito”).
Di conseguenza, il tentativo di rimettere in discussione l’attendibilità e la portata della prova testimoniale in Cassazione si è rivelato infruttuoso. La Corte ha ritenuto che il ricorso non presentasse argomenti validi per un giudizio di legittimità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma del fatto che il ricorso per Cassazione deve essere fondato su specifici vizi di legge e non può trasformarsi in un appello mascherato. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi su errori nell’applicazione delle norme giuridiche o su palesi illogicità nella motivazione, senza sperare in un riesame delle prove. Diversamente, il risultato sarà, come in questo caso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da mere critiche sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, argomenti che non sono consentiti nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione. Inoltre, le lamentele erano una ripetizione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro (giudizio di merito). Il suo compito è controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
– visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi di ricorso e le argomentazioni svolte con la memoria depositata il 29 dicembre 2023, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura sull genericità delle dichiarazioni che concorrono alla prova della condanna già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha verificato come le dichiarazioni rese in dibattimento dalla testimone non fossero generiche sulle modalità dei fatti e sugli elementi conducenti alla individuazione dell’imputata ma solo sul dato, irrilevante, del preciso giorno del fatto, aliunde ricostruito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente