Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna dell’amministratore
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla vicenda di un ex amministratore di condominio, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione conferma la condanna per appropriazione indebita, respingendo su tutta la linea i tentativi della difesa di smontare l’impianto accusatorio. Analizziamo i punti chiave di questa pronuncia, che offre spunti importanti sulla gestione dei fondi condominiali e sui limiti dei motivi di impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un ex amministratore per essersi appropriato di somme appartenenti al condominio. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza: la presunta tardività della querela presentata dai condomini, il mancato riconoscimento di una compensazione con propri crediti pregressi e, in subordine, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato e respinto ciascun motivo, qualificando l’intero ricorso come ricorso inammissibile. Vediamo perché.
1. Sulla tempestività della querela: La difesa sosteneva che la querela fosse stata presentata oltre i termini di legge. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il termine per querelare decorre non dal momento della singola azione, ma da quando la persona offesa ha una conoscenza piena e certa del fatto illecito. In questo caso, i condomini hanno avuto contezza della condotta appropriativa solo alla cessazione della carica dell’amministratore, momento in cui è stato possibile effettuare i dovuti controlli contabili. Pertanto, la querela era da considerarsi tempestiva.
2. Sulla pretesa compensazione: L’imputato affermava di aver trattenuto le somme a titolo di compensazione per delle anticipazioni da lui stesso effettuate in favore del condominio. Anche questo motivo è stato giudicato infondato e generico. I giudici hanno sottolineato che, per operare la compensazione, i crediti vantati devono possedere i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità. Caratteristiche che, nel caso di specie, non sono state minimamente provate, rendendo la doglianza un mero tentativo di difesa non supportato da elementi concreti.
3. Sulla particolare tenuità del fatto: Infine, la difesa chiedeva il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha negato tale possibilità, valorizzando la congrua motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva evidenziato non solo l’entità della somma sottratta, ma anche la situazione di oggettiva difficoltà creata ai condomini, che si trovavano ad affrontare lavori edili già avviati. Questo ha escluso la possibilità di considerare il fatto come di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità sul carattere prettamente fattuale e reiterativo dei motivi proposti. Il ricorrente, infatti, non ha sollevato questioni di legittimità o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse censure di merito già ampiamente e correttamente valutate e respinte dai giudici dei gradi precedenti. L’appello a una nuova valutazione dei fatti, come la gravità dell’appropriazione o l’esatta quantificazione dei presunti crediti, è un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Suprema Corte ha quindi concluso che il ricorso non superava il vaglio preliminare, essendo manifestamente infondato.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame rafforza alcuni principi fondamentali. In primo luogo, la gestione dei fondi condominiali richiede la massima trasparenza e l’impossibilità di operare arbitrarie compensazioni con crediti personali non debitamente accertati. In secondo luogo, evidenzia come il ricorso in Cassazione debba concentrarsi su vizi di legge e non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, a monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Da quale momento decorre il termine per presentare una querela per appropriazione indebita da parte di un amministratore di condominio?
Il termine decorre dal momento in cui i condomini hanno avuto compiuta e certa conoscenza della condotta appropriativa, che nel caso di specie è stato individuato nella cessazione della carica di amministratore, quando è stato possibile verificare la contabilità.
È possibile giustificare un’appropriazione di fondi condominiali sostenendo una compensazione con crediti personali verso il condominio?
No, non se i crediti vantati non sono provati come certi, liquidi ed esigibili. La Corte ha ritenuto tale difesa generica e insuperabile quando non supportata da prove adeguate che dimostrino queste caratteristiche del credito.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è stata esclusa a causa dell’entità della somma sottratta e della situazione di oggettiva difficoltà economica causata al condominio, che aveva già avviato importanti lavori edili. Questi elementi hanno impedito di qualificare il fatto come di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44877 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CROTONE il 13/11/1975
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la ritenuta tempestività della querela, è meramente reiterativo e prettamente fattuale, riproponendo censure di merito già risolte dalla Corte distrettuale con congrua argomentazione, così disattendendo – esplicitamente o implicitamente – ogni contraria ricostruzione (cfr. p. 2, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si prende in considerazione il momento in cui i condomini hanno avuto compiuta certezza della condotta appropriativa, alla cessazione della carica di amministratore);
ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta il mancato rilievo dato alla compensazione asseritamente operata dall’imputato con proprie precedenti anticipazioni, risulta insuperabilmente generico, laddove ripropone doglianze già superate, senza confrontarsi appieno con l’apparato argomentativo dei giudici di merito, che negano ai presunti crediti del ricorrente il carattere di certezza, liquidità ed esigibilità (p. 3).
ritenuto che il terzo motivo di ricorso non è consentito, sollecitando un nuovo apprezzamento della gravità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a fronte della congrua motivazione dei giudici di appello, che stigmatizzano la somma oggetto di appropriazione e l’oggettiva situazione di difficoltà per i condomini, essendo già iniziati i lavori edili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.