Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la ritenuta tempestività della querela, è meramente reiterativo e prettamente fattuale, riproponendo censure di merito già risolte dalla Corte distrettuale con congrua argomentazione, così disattendendo – esplicitamente o implicitamente – ogni contraria ricostruzione (cfr. p. 2, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si prende in considerazione il momento in cui i condomini hanno avuto compiuta certezza della condotta appropriativa, alla cessazione della carica di amministratore);
ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta il mancato rilievo dato alla compensazione asseritamente operata dall’imputato con proprie precedenti anticipazioni, risulta insuperabilmente generico, laddove ripropone doglianze già superate, senza confrontarsi appieno con l’apparato argomentativo dei giudici di merito, che negano ai presunti crediti del ricorrente il carattere di certezza, liquidità ed esigibilità (p. 3).
ritenuto che il terzo motivo di ricorso non è consentito, sollecitando un nuovo apprezzamento della gravità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a fronte della congrua motivazione dei giudici di appello, che stigmatizzano la somma oggetto di appropriazione e l’oggettiva situazione di difficoltà per i condomini, essendo già iniziati i lavori edili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.