Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche Generiche non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei motivi di ricorso. Affronta un caso emblematico in cui un ricorso inammissibile viene dichiarato tale a causa della genericità delle censure mosse contro la determinazione della pena. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito, e non può riesaminare valutazioni fattuali già operate nei precedenti gradi di giudizio, a meno che non vengano dedotti vizi specifici di violazione di legge o di motivazione.
I Fatti del Processo: dalla Corte d’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la quantificazione della pena inflittagli, sostenendo che i giudici di secondo grado non avessero valutato adeguatamente gli elementi a suo favore. La difesa, in sostanza, chiedeva una riconsiderazione nel merito della decisione sulla sanzione, ritenuta eccessiva.
Il Ricorso Inammissibile per Genericità dei Motivi
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. I giudici hanno stabilito che le argomentazioni del ricorrente costituivano mere “generiche censure in fatto”. In altre parole, la difesa non ha sollevato questioni relative a una scorretta applicazione della legge o a un difetto logico nella motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitata a criticare la valutazione discrezionale del giudice di merito.
La Valutazione della “Capacità a Delinquere”
Un punto centrale della critica del ricorrente riguardava la considerazione della sua “notevole capacità a delinquere” da parte della Corte d’Appello. Questo parametro è fondamentale per la commisurazione della pena. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale valutazione, essendo basata su elementi fattuali e sulla storia personale dell’imputato, rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità attraverso critiche generiche.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità in modo lapidario ma estremamente chiaro. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse inammissibile perché “avente a oggetto generiche censure in fatto in ordine alla determinazione della pena”. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse “incensurabilmente considerato la comprovata notevole capacità a delinquere del ricorrente”. Pertanto, in assenza di vizi di legittimità specificamente indicati, il ricorso non poteva superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza serve come un monito essenziale per la pratica legale. Per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice di merito. È indispensabile articolare motivi di ricorso specifici, che evidenzino una chiara violazione di legge o un vizio logico-giuridico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro sistema processuale penale.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano censure generiche sui fatti, riguardanti la determinazione della pena, e non specifiche critiche di diritto come richiesto per un ricorso in Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non può riesaminare la “capacità a delinquere”?
Significa che la valutazione sulla propensione di una persona a commettere reati, già effettuata dai giudici di merito per stabilire la pena, non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione con critiche generiche, poiché si tratta di una valutazione di fatto e non di una violazione di legge.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7059  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a generiche censure in fatto in ordine alla determinazione della pena che ha incensu considerato la comprovata notevole capacità a delinquere del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024