Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 10/08/1981
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME Luca
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordi
all’integrazione del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato, riprod di identiche censure adeguatamente confutate e declinato in fatto nella parte in cui si tent
accreditare un differente ed alternativo svolgersi degli eventi, correttamente valorizzati
Corte di appello che ha rilevato come la fuga avesse in concreto posto in pericolo, per mezzo d condotta di guida spericolata, l’incolumità di pedoni, utenti della strada e degli stessi inse
essendosi i fatti svolti in pieno giorno, nel centro cittadino, a forte velocità e adottan andatura ondivaga;
rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo con cui si censura la
mancata applicazione della causa di non punibilità, correttamente esclusa, tenuto conto della data del commesso reato, alla luce di quanto disposto dall’art. 131-bis che esclude l’applicazio della norma in ipotesi di reato di cui all’art. 337 cod. pen. quando commesso nei confronti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025.