Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8298 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8298 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME VERGATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Bologna gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di giorni sette di arresto ed euro 900 di ammenda, con sostituzione ai sensi dell’art.186 comma 9 bis C.d.S., in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett.b) C.d.S.
Il ricorrente assume di essere stato rimesso in termini, all’esito di esperimento di incidente di esecuzione, per proporre impugnazione avverso la suddetta sentenza e che, medio tempore, era decorso il termine di prescrizione e quindi chiede venga emessa pronuncia in tal senso dal giudice di legittimità, trattandosi di istituto processuale di natura sostanziale che deve essere applicato in ogni stato e grado del giudizio.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
3.2 Sotto diverso profilo il ricorso risulta inammissibile anche sulla base dei principi generali vigenti in materia di impugnazioni dinanzi al giudice di legittimità, laddove l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare di ufficio, a sensi dell’art.129 e 609 comma 2 cod.proc.pen. l’estinzione del reato, essendo
l’ammissibilità del ricorso limitata soltanto alla ipotesi in cui il giudice abbia pro nunciato sentenza di condanna, pur essendo tenuto a rilevare la causa di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. mentre, nella specie, la prescrizione è maturatq,, nelle more del termine di impugnazione ed è stato ripetutamente escluso dalla giurisprudenza di legittimità l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai soli fini dell’accertamento della causa estintiva intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (sez.U, n.12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv.266818-01-266819-01 e in relazione al concordato in appello n.19415 del 19/10/2022 COGNOME, Rv.284481).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 12 Dicembre 2023