Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38051 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38051 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato (artt. 56 624, 625, n. 2 cod. pen.), fatto commesso il 20/2/2017.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva; 2. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 99 cod. pen. laddove la Corte di merito ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione della recidiva, chiedendo in subordine la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva specifica, avendo la Corte di merito evidenziato l’esistenza a carico della prevenuta di un precedente penale specifico anteriore alla commissione dei fatti sub iudice ed una ulteriore condanna per un fatto commesso nell’anno 2019, della stessa indole, circostanze dalle quali ha desunto, con argomentare logico, la indubbia attitudine della imputata a perpretare reati a scopo di lucro, dimostrando con la condotta oggetto del presente giudizio un’accresciuta pericolosità sociale.
Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 – dep. 2012, Marciano’, Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, COGNOME, Rv. 250039 – 01).
Rilevato che l’inammissibilità dei motivi proposti dalla difesa, riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione inter -Venuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio di cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025