Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Blocca la Prescrizione
L’esito di un processo penale può dipendere da dettagli procedurali cruciali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione illustra perfettamente come un ricorso inammissibile possa avere conseguenze determinanti, inclusa quella di impedire la declaratoria di prescrizione del reato. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche di una simile decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. Contro la sentenza della Corte d’Appello, il suo difensore proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato, a suo dire, già maturata.
2. Il presunto malfunzionamento dell’etilometro utilizzato per l’accertamento, che avrebbe viziato le prove a suo carico.
La Decisione della Corte e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando in toto le argomentazioni della difesa. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano nettamente le competenze del giudice di legittimità rispetto a quelle dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Analisi dei Motivi di Ricorso
Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è stato liquidato rapidamente. La Corte ha verificato che, alla data della sentenza d’appello (26 gennaio 2023), il termine massimo di prescrizione di cinque anni per la contravvenzione commessa il 10 luglio 2018 non era ancora trascorso.
Il secondo motivo, riguardante la funzionalità dell’etilometro, è stato giudicato una ‘censura di merito’. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove o la ricostruzione dei fatti, attività di esclusiva competenza dei giudici dei gradi precedenti. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e adeguata sul fatto che l’apparecchio fosse regolarmente omologato e funzionante, non era possibile sollevare nuovamente la questione in sede di legittimità.
le motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che l’inammissibilità del ricorso ha un effetto preclusivo fondamentale. Poiché i motivi presentati non erano conformi a quelli previsti dalla legge per un giudizio di legittimità, il ricorso è stato considerato ‘invalido’. Di conseguenza, non si è mai instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione. Questa circostanza impedisce alla Corte di rilevare e dichiarare eventuali cause di non punibilità, come la prescrizione, che siano maturate successivamente alla sentenza impugnata. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che la riscontrata inammissibilità ‘preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata’. In sostanza, l’accesso ‘viziato’ alla Cassazione cristallizza la situazione giuridica al momento della sentenza d’appello, rendendo irrilevante il tempo trascorso successivamente ai fini della prescrizione.
le conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche di grande importanza. In primo luogo, ribadisce che il ricorso in Cassazione deve basarsi esclusivamente su vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non può essere utilizzato come un ‘terzo grado di giudizio’ per ridiscutere i fatti. In secondo luogo, e più significativamente, chiarisce che la presentazione di un ricorso con motivi palesemente inammissibili non è una strategia utile per ‘guadagnare tempo’ e sperare nella prescrizione. Al contrario, l’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna precedente.
È possibile contestare in Cassazione il funzionamento di un apparecchio come l’etilometro?
No, la valutazione sul corretto funzionamento di uno strumento di misurazione è una ‘censura di merito’, ovvero una questione legata all’analisi dei fatti e delle prove. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice precedente è manifestamente illogica o assente, non per riesaminare la prova in sé.
Cosa succede se la prescrizione del reato matura tra la sentenza d’appello e la decisione della Cassazione?
Se il ricorso presentato in Cassazione viene dichiarato inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini sono nel frattempo scaduti. L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e ‘cristallizza’ la situazione alla data della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALAZZO ADRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 124)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibil perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza de giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espre in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Quanto al primo motivo, è appena il caso di rilevare che la contravvenzione in contestazione (art. 186 cod. strada), commessa in data 10.7.2018, non si era ancora prescritta alla data di emissione della sentenza di appello (26.1.2023), stante il termine massimo di cinque anni previsto dalla legge.
Quanto al secondo motivo, in ordine alla non corretta funzionalità dell’etilometro, esso sviluppa non consentite censure di merito, a fronte di un sentenza che ha insindacabilmente e motivatamente accertato che l’apparecchio etilometrico utilizzato era regolarmente omologato e funzionante.
La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 – 01).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
DEPOSITATA