Ricorso Inammissibile: la Prescrizione Non Opera
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale in materia processuale: la presentazione di un ricorso inammissibile preclude la possibilità per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini sono già decorsi. Questa decisione, relativa a un caso di possesso e fabbricazione di documenti falsi, offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di una donna per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello. L’imputata decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale in relazione all’affermazione della sua responsabilità.
La Difesa e la Nozione di “Falso Grossolano”
La tesi difensiva si basava sul fatto che la falsità del documento era stata scoperta dagli agenti della Squadra Mobile. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe dovuto portare a qualificare il falso come “grossolano”, ovvero talmente evidente da non poter ingannare nessuno e, di conseguenza, non punibile. La Corte, tuttavia, ha rigettato questa argomentazione. I giudici hanno chiarito che la capacità degli agenti di polizia di riconoscere un falso deriva dalla loro specifica competenza ed esperienza. Il criterio per valutare un falso non è la percezione di un esperto, ma quella dell'”uomo medio”, che in questo caso avrebbe potuto essere tratto in inganno. Pertanto, il reato sussisteva in tutti i suoi elementi.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
Il punto centrale della decisione riguarda la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi ed efficaci argomenti di diritto.
Questa valutazione ha avuto un effetto determinante su un altro aspetto: la prescrizione del reato. I giudici hanno constatato che il termine di prescrizione era effettivamente maturato (il 5 settembre 2023) prima della data dell’udienza in Cassazione. Tuttavia, hanno applicato il consolidato principio secondo cui un ricorso inammissibile non instaura un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, preclude al giudice la possibilità di dichiarare l’esistenza di cause di non punibilità, come appunto la prescrizione, intervenute successivamente alla sentenza d’appello. Citando una precedente sentenza (Cass. n. 28848/2013), la Corte ha confermato che l’ostacolo processuale dell’inammissibilità prevale sulla causa estintiva del reato.
Le Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Per la ricorrente, ciò comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. L’ordinanza serve da monito: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere fondata su motivi solidi e pertinenti. La presentazione di un ricorso con argomentazioni deboli o ripetitive non solo è destinata all’insuccesso, ma può anche impedire di beneficiare di cause estintive del reato come la prescrizione, portando a conseguenze economiche e penali più gravose.
Quando un documento falso è considerato un reato punibile?
Un documento falso è punibile quando la sua falsificazione non è “grossolana”, cioè non è così palese ed evidente da non poter ingannare una persona di media diligenza. La capacità di un esperto, come un poliziotto, di riconoscere il falso non è il criterio determinante; si valuta invece la potenziale efficacia ingannatoria nei confronti del pubblico.
Se il reato si prescrive durante il processo in Cassazione, viene sempre dichiarata l’estinzione?
No. Come chiarito in questa ordinanza, se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se i termini sono già maturati. L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la valutazione di cause di non punibilità.
Quali sono le conseguenze concrete di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta tre conseguenze principali: 1) il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva; 2) il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali; 3) il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1011 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1011 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 0270B51) nato il 15/09/1981
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 23 marzo 2018 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, esclusa la contestata recidiva, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputata, che lamenta l’erronea applicazione della legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito il quale ha affermato che le valutazioni effettuate dagli agenti della Squadra Mobile di Torino, i quali si erano avveduti della falsità del documento, non possono essere estesi all’uomo medio, in quanto espresse da soggetti particolarmente esperti e preparati in materia, cosicché non si può parlare, nel caso di specie, di un’ipotesi di falso cd. grossolano (si vedano pagg. 2 e ss. del provvedimento impugnato);
che stante l’inammissibilità del ricorso non rileva l’intervenuta prescrizione del reato maturata in data 5 settembre 2023, atteso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013, COGNOME Rv. 256463);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.