Ricorso Inammissibile: la Cassazione chiude la porta alla prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile non solo non può essere esaminato nel merito, ma impedisce anche la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata nel corso del giudizio di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben fondati, pena la cristallizzazione della condanna.
Il Caso in Analisi: Dai Reati Tributari alla Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per reati tributari, specificamente per le ipotesi previste dagli artt. 5 e 10 del D.Lgs. 74/2000. L’imputato, dopo una parziale riforma in appello che aveva già dichiarato prescritto uno dei reati, ha proposto ricorso per cassazione. I motivi addotti erano principalmente due: un presunto vizio di motivazione per travisamento della prova e la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato residuo.
La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, considerato un reato di natura permanente, la cui consumazione era stata accertata in una data specifica.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Corte
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, bollandoli come palesemente deficitari.
1. Genericità del primo motivo: La censura relativa al travisamento della prova è stata giudicata del tutto generica e astratta. Il ricorrente si è limitato a una trattazione teorica dell’argomento, senza alcun collegamento effettivo con la fattispecie concreta e le prove raccolte nel processo. Un motivo di ricorso, per essere valido, deve indicare specificamente quali prove sarebbero state travisate e come questo errore abbia inciso sulla decisione.
2. Manifesta infondatezza del secondo motivo: La richiesta di prescrizione è stata ritenuta infondata. La Corte ha ribadito che il reato di occultamento delle scritture contabili ha natura permanente e il termine di prescrizione decorre dal momento dell’accertamento. Rispetto a tale data, la sentenza di secondo grado era stata emessa tempestivamente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella connessione tra l’ammissibilità del ricorso e la possibilità di dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione. La Corte ha chiarito che la declaratoria di prescrizione maturata medio tempore (cioè tra la sentenza d’appello e la decisione della Cassazione) presuppone che il ricorso sia ammissibile.
Un ricorso inammissibile, a causa della sua radicale inidoneità a instaurare un valido rapporto processuale, non consente alla Corte di andare oltre la valutazione preliminare dei motivi. In pratica, se i motivi del ricorso sono viziati in modo così grave da non poter essere nemmeno discussi nel merito, il giudizio si ferma lì. L’inammissibilità “congela” la situazione giuridica definita dalla sentenza impugnata, rendendola definitiva e precludendo ogni ulteriore valutazione, inclusa quella sulla prescrizione.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa pronuncia serve da monito sull’importanza cruciale della diligenza e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Presentare un ricorso basato su motivi generici o manifestamente infondati non è solo una strategia perdente, ma comporta conseguenze gravi: la condanna diventa irrevocabile, si viene condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro alla Cassa delle Ammende) e si perde la possibilità di beneficiare di cause estintive come la prescrizione. La sentenza impugnata passa in giudicato, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono del tutto generici, astratti e privi di collegamento con il caso specifico, oppure quando sono manifestamente infondati, cioè basati su argomentazioni giuridicamente insostenibili.
Se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione deve sempre dichiararlo estinto?
No. Secondo questa ordinanza, la Corte di Cassazione può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione solo se il ricorso presentato è ammissibile. Un ricorso inammissibile impedisce alla Corte di pronunciarsi su qualsiasi questione di merito o di procedura, inclusa la prescrizione maturata nel frattempo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze principali sono tre: la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile; il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento; il ricorrente viene condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40662 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40662 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME – imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 21/02/2019, con cui la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 5, riducendo conseguentemente il trattamento sanzioNOMErio e confermando nel resto) la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova nonché l’estinzione del reato per prescrizione;
ritenuto che la prima censura sia del tutto generica, risolvendosi in una trattazione del tema del travisamento della prova del tutto astratta, priva di qualsiasi effettivo collegamento con la fattispecie concreta;
ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, attesa la natura permanente del reato di occultamento accertato in data 06/09/2013 (cfr. sul punto Sez 3, n. 14461 del 25/05/2016, dep. 2017, Quaglia, Rv. 269898 – 01) e la evidente tempestività della sentenza di secondo grado rispetto alla predetta data di consumazione: fermo restando – ovviamente -che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l’ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto in ordine all’unico motivo proposto, deve essere radicalmente esclusa;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE* delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannailA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consiglir e tensore GLYPH
Il Presidente