Ricorso Inammissibile: Niente Appello se Scegli i Lavori di Pubblica Utilità
Quando un imputato ottiene la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, può ancora contestare la severità della condanna? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara, dichiarando il ricorso inammissibile e ribadendo principi fondamentali sulla discrezionalità del giudice e i limiti delle impugnazioni. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Dalla Condanna alla Scelta Strategica
Un giovane automobilista veniva condannato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dal Codice della Strada. Durante il processo, l’imputato chiedeva e otteneva la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, una misura alternativa al carcere che permette di estinguere il reato tramite un servizio a favore della comunità.
Nonostante avesse beneficiato di questa misura favorevole, l’imputato decideva di impugnare la sentenza, lamentando un’eccessiva severità della pena, un’errata valutazione della gravità della sua condotta e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d’Appello, rilevando che la sentenza non era appellabile proprio perché era stata concessa la sostituzione della pena, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Quando il Ricorso è Inammissibile
La difesa dell’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente qualificato l’impugnazione, ma la Suprema Corte ha respinto questa tesi. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sui limiti dell’impugnazione in questi specifici casi.
La Corte ha stabilito che i motivi del ricorso erano meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate e respinte dal giudice di merito. Questioni come la valutazione della gravità del fatto, la capacità a delinquere, l’entità della pena e la concessione delle attenuanti rientrano pienamente nella discrezionalità del giudice di merito.
La Discrezionalità del Giudice e la Logicità della Motivazione
Un punto centrale della decisione riguarda il trattamento sanzionatorio. La Cassazione ricorda che la determinazione della pena è una scelta del giudice di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di arbitrarietà o basata su una motivazione manifestamente illogica.
Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente. Anche la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in dodici mesi, è stata considerata giustificata dal richiamo alla gravità complessiva della condotta dell’imputato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede in un principio consolidato: l’accettazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità rende la sentenza non appellabile. Contestare aspetti legati alla severità della pena diventa una contraddizione, poiché l’imputato ha già ottenuto il trattamento più favorevole previsto dalla legge. I motivi sollevati non vertevano su questioni di legittimità (cioè, sulla corretta applicazione della legge), ma tentavano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in Cassazione. Pertanto, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di riesame del merito, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che la scelta di richiedere e ottenere il lavoro di pubblica utilità è una decisione strategica con conseguenze processuali precise, tra cui la rinuncia implicita al diritto di appello sulla valutazione della pena. In secondo luogo, ribadisce che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la congruità della pena. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende funge da monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati. Per gli imputati e i loro difensori, questa decisione sottolinea l’importanza di ponderare attentamente le proprie scelte processuali e i limiti dei mezzi di impugnazione.
È possibile appellare una sentenza se la pena è stata sostituita con i lavori di pubblica utilità?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la sentenza diventa inappellabile se è stata accolta la richiesta dell’imputato di sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.
Si possono contestare in Cassazione la severità della pena o la durata della sospensione della patente?
No, questi aspetti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Un ricorso su questi punti viene dichiarato inammissibile se non si dimostra che la decisione del giudice sia arbitraria o manifestamente illogica, ma ci si limita a riproporre censure già valutate.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11118 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARGA il 21/02/2003
avverso la sentenza del 27/06/2023 del GIP TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Firenze, rilevata l’inappellabilità, per essere stata accolta la richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della sentenza emessa il 27/06/2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lucca nei confronti di NOME COGNOME imputato del reato di cui agli artt. 186, commi 2, lett. b), 2sexies, 186-bis, commi 1 e 3, medesimo decreto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
In data 27/11/2024 è pervenuta memoria dei difensori dell’imputato, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui si chiede, in via preliminare, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze, sostenendo che la stessa abbia erroneamente qualificato l’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato come ricorso per cassazione; in subordine, che il provvedimento impugnato sia annullato.
Ritenuto che tutti i motivi sollevati (Violazione dell’art. 133 cod. pen., erronea valutazione della gravità della condotta e della capacità a delinquere dell’imputato, eccessiva onerosità della pena, anche per l’eccessivo aumento della stessa per effetto dell’aggravante di cui all’art.186-bis, comma 3, cod. strada; omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; eccessiva durata della sospensione della patente di guida rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1-3 sent. impugnata); quanto in particolare al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 2 e 3 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, fissata in dodici mesi, la motivazione, per quanto stringata, appare tuttavia sufficiente perché richiama la gravità della condotta di cui dà conto la sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pre ente