Ricorso Inammissibile: Quando Precedenti e Scuse Poco Credibili Costano Caro
L’esito di un processo penale non si decide solo sulla base dei fatti, ma anche sulla credibilità delle argomentazioni e sulla storia giudiziaria dell’imputato. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna di un individuo agli arresti domiciliari che non aveva risposto a un controllo delle forze dell’ordine. Questa decisione offre spunti importanti sulla valutazione delle prove e sul diniego delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: La Mancata Risposta al Campanello
La vicenda riguarda un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Durante un controllo di routine, i Carabinieri si recavano presso la sua abitazione e suonavano il campanello per verificare la sua presenza, come previsto dalla misura cautelare. Tuttavia, dall’interno non giungeva alcuna risposta.
Questo inadempimento portava a una condanna nei confronti dell’individuo. In sua difesa, l’imputato sosteneva di non aver sentito il campanello. La sua tesi, però, non convinceva i giudici di merito, che ritenevano la sua giustificazione poco credibile alla luce delle circostanze fattuali analizzate nel dettaglio.
La Decisione della Corte d’Appello e il Diniego delle Attenuanti
La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul caso, confermava la valutazione di non credibilità della versione dell’imputato. Inoltre, rigettava la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questa decisione era fondata su due pilastri:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico numerosi precedenti, un fattore che deponeva a suo sfavore nella valutazione complessiva della sua personalità.
2. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi elementi significativi di segno contrario che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
I giudici sottolineavano inoltre che la pena inflitta era già stata fissata nel minimo edittale, ovvero il livello più basso consentito dalla legge per quel reato.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, l’appellante non ha fatto altro che riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e logica. La Suprema Corte non può riesaminare nel merito le valutazioni fattuali, come la credibilità di un testimone o di un imputato, se la motivazione del giudice precedente è priva di vizi evidenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo dettagliato perché la scusa del campanello non udito non fosse plausibile. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche era stato giustificato in maniera ineccepibile sulla base dei precedenti penali e della mancanza di elementi favorevoli.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: presentare un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti già operata dai giudici di merito, senza sollevare reali vizi di legittimità, porta a una dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La decisione insegna che la strategia difensiva deve basarsi su solide argomentazioni giuridiche e non sulla speranza di un riesame dei fatti, soprattutto in presenza di una storia criminale che pesa sulla valutazione complessiva dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto si limitava a riproporre questioni già valutate e decise dalla Corte d’Appello con motivazione adeguata.
Per quale motivo sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti sono state negate a causa dei plurimi precedenti penali del ricorrente e dell’assenza di elementi di valutazione favorevoli. La Corte ha anche considerato che la pena era già stata applicata nel minimo previsto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4438 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4438 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il 02/08/2000
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 3) , perché non è credibile che egli non abbia sentito il suono del campanello attivato dai Carabinieri che dovevano controllare la sua presenza nella abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché i plurimi precedenti penali e la assenza di contrari significativi elementi di valutazione favorevoli giustifichino il diniego delle circostanze attenuti generiche, considerando anche che la pena è stata applicata nel minimo edittale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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