Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Corigliano Calabro avverso l’ordinanza del 19/09/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME NOME COGNOME, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso richiamando anche l’avvenuto annullamento dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti NOME COGNOME, con sentenza della Corte di cassazione n. 1767 del 21/12/2024.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del settembre 2023 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, emessa il 2 maggio 2023 (eseguita con MAE in Germania), applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di partecipazione ad un’associazione transnazionale dedita al narcotraffico, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1) e detenzione di armi e munizioni anche da guerra (capo 9 bis).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limi strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce vizi di motivazione, in relazione al delitto di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico (capo 1), in quanto il Tribunale, da un lato, ha enfatizzato ed equivocato gli esiti delle captazioni oltre t’ che le ragioni dei viaggi all’estero del ricorrente, connesse, invece, al suo avvenuto I matrimonio con una donna colombiana, e dall’altro non ha tenuto contorhe i collaboratori di giustizia (NOME COGNOME e NOME COGNOME) non conoscessero il ricorrente. Infine, non risultano attribuiti a COGNOME reati-fine o elementi comprovanti il ruolo di broker, l’adesione all’associazione e la volontà di agire nel suo interesse o percepirne utili; nè emergono suoi contatti con i vertici della cosca (COGNOME e COGNOME).
2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione, in relazione al delitto di detenzione illegale di armi (capo 9 bis), la cui gravità indiziaria si è fondata su immagini inidonee a rappresentare gli oggetti effigiati, pur in assenza di indagini balistiche, così da rendere il provvedimento impugnato congetturale lì dove qualifica le armi ritratte come da guerra.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari in ragione del ruolo marginale assunto dal ricorrente, dalla condizione restrittiva dei ritenuti compartecipi, dal tempo trascorso dai fatti e dalla mancata valutazione dell’inidoneità di misure diverse dalla custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile in quanto declinato in fatto e generico.
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I primi due motivi, relativi alla gravità indiziaria, possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. In tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di Cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti della peculiare natura del giudizio di legittimità, il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e dei principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
2.2. L’ordinanza impugnata ha valutato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in base al contenuto delle conversazioni intercettate da cui risulta il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite oggetto di contestazione.
Il Tribunale, dopo avere collocato il presente procedimento nell’ambito di una ben più complessa attività investigativa sviluppatasi attraverso attività intercettive, sequestri e arresti tra Italia, Belgio e Germania, ha dato atto che era emersa un’articolazione criminale nel territorio calabrese, facente capo all’alleanza tra la ndrina COGNOME e quella degli COGNOME, collegata a Olanda, Paesi dell’Est europeo e Sud America, con base logistica in Germania, rifornita abitualmente da NOME COGNOME e NOME COGNOME di ingenti quantitativi di cocaina ed eroina, per il tramite di NOME COGNOME.
Il provvedimento impugnato ha richiamato le intercettazioni degli incontri domenicali del ricorrente, presso l’abitazione di NOME COGNOME, in cui si discuteva del suo prossimo viaggio in Colombia e da cui aveva contattato il colombiano NOME (intercettazioni del gennaio 2021 e soprattutto del 17 gennaio 2021 a pag. 10 e 11) e ha riportato stralci delle conversazioni del 6 e del 12 maggio 2020, con utilizzo del criptofonino di COGNOME per l’accordo tra NOME COGNOME e NOME circa l’acquisto di una partita di cocaina colombiana (pagg. 8 e 9) e del ruolo di mediatore tra NOME ed esponenti del cartello di RAGIONE_SOCIALE che si trovavano in Colombia per l’importazione di droga dal Sud America, via mare all’interno di container con destinazione Olanda; dimostrative anche della
particolare cautela utilizzata dal ricorrente che prediligeva contatti di persona o il solo uso di criptofonini.
2.3. Alla luce di detti elementi di fatto, il Tribunale ha ritenuto correttamente configurata la condotta partecipativa all’associazione del ricorrente in forza della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessaria la commissione dei reati-fine (Sez. 4, n.11470 del 09/03/2021, Rv. 280703) e la prova del vincolo permanente può essere data anche con l’accertamento di condotte tipiche quali i contatti con soggetti di vertice della compagine criminale (NOME COGNOME e NOME COGNOME), i frequenti viaggi per concludere gli accordi, la suddivisione dei compiti, l’uso di un linguaggio criptico, l’uniforme modus operandi, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 dell’11/06/2021, Rv. 282610), a cui si aggiunge l’utilizzo di criptofonini.
A fronte di questi argomenti, la difesa oppone pretesi vizi di motivazione volti, invece, ad ottenere da questa Corte solo un’alternativa lettura del contenuto inequivoco delle intercettazioni, valutate in termini congrui e completi dal provvedimento impugnato, tanto da rendere le censure non consentite in ragione dei limiti del giudizio di legittimità.
La circostanza che due collaboratori di giustizia non conoscessero COGNOME non disarticola affatto il quadro indiziario e la circostanza che egli avesse sposato una donna colombiana non esclude, come correttamente argomentato a pag. 12 del provvedimento, che i suoi accertati viaggi in Sud America fossero finalizzati anche allo svolgimento del suo ruolo di intermediario nella gestione dei traffici internazionali di stupefacenti.
Privo di incidenza è l’avvenuto annullamento dell’ordinanza cautelare emessa nei confronti NOME COGNOME, con sentenza della Corte di cassazione n. 1767 del 21/12/2024, in quanto a questi è contestata una condotta del tutto differente consistente nell’appoggio logistico al clan in Germania utilizzando la pizzeria di cui era titolare.
2.4. Altrettanto declinata in fatto, oltre che generica, risulta la censura secondo cui le armi ritratte nelle numerose fotografie della chat tra NOME e NOME sarebbero armi giocattolo o prese in prestito, atteso che l’ordinanza, a pagina 13, fonda la gravità indiziaria del reato di cui al capo 9 bis non solo sulle immagini in cui l’indagato è ripreso con armi da guerra, ma anche dal contenuto delle chat con NOME e dall’inquadramento balistico ricostruito dagli inquirenti.
Anche il terzo motivo di ricorso, attinente alle esigenze cautelari, è generico.
Il Tribunale, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha fondato la propria decisione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della
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misura coercitiva massimamente afflittiva, sulla valorizzazione del pieno inserimento del ricorrente al servizio di un’associazione dedita al narcotraffico internazionale, con un importante ruolo di collegamento con una rete di fornitori stranieri, a cui si aggiunge anche la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Rv. 283176). Si tratta di argomenti rispetto ai quali la difesa non ha addotto elementi dimostrativi della ritenuta illogicità, a nulla rilevando la condizione restrittiva dei compartecipi e non potendosi comunque ritenere assente l’attualità delle esigenze cautelari stante la protrazione delle condotte sino al 2021.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 aprile 2024
La Consigliera estensora
Il Prsi,inte