Ricorso Inammissibile: La Cassazione si Pronuncia su Narcotest e Recidiva
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato due temi cruciali nel diritto penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo la validità probatoria del narcotest e i limiti al bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva reiterata. Questa decisione consolida orientamenti giurisprudenziali importanti, offrendo spunti di riflessione per operatori del diritto e cittadini.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso per cassazione. I motivi di doglianza si concentravano principalmente su due aspetti: in primo luogo, si contestava la responsabilità penale basata sull’esito di un “narcotest”, ritenuto uno strumento inaffidabile; in secondo luogo, si criticava il trattamento sanzionatorio applicato, in particolare per quanto riguarda il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione di manifesta infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto che i motivi addotti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituivano doglianze manifestamente infondate. L’analisi della Cassazione si è soffermata su due punti cardine.
La Validità Probatoria del Narcotest
Sul primo punto, la Corte ha smontato la critica alla validità del narcotest. I giudici hanno chiarito che tale test, basato su reazioni chimiche al contatto con determinate sostanze, è un esame noto e consolidato. Richiamando precedenti sentenze (tra cui Cass. n. 22498/2015), la Corte ha ribadito la piena rilevanza probatoria del narcotest, specialmente nei casi di condanna per reati di lieve entità previsti dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. L’argomentazione del ricorrente è stata quindi giudicata priva di fondamento.
Il Bilanciamento delle Circostanze e la Recidiva Reiterata
Anche il secondo motivo di ricorso è stato considerato manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato il divieto, sancito dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche quando è contestata l’aggravante della recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Questo principio, rafforzato anche da pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 183/2011), impedisce al giudice di mitigare la pena oltre certi limiti per chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere. La Corte non ha ravvisato alcun vizio nel giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dai giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un’importante conferma di due principi fondamentali. Da un lato, consolida il valore probatorio di strumenti di accertamento rapido come il narcotest, ritenendoli sufficienti a fondare una condanna in specifici contesti. Dall’altro, ribadisce la severità del sistema sanzionatorio nei confronti di chi è recidivo reiterato, ponendo un chiaro limite alla discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso sottolinea, infine, come la presentazione di motivi palesemente infondati non solo non porti alla riforma della sentenza, ma comporti anche conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Un ‘narcotest’ può essere usato come prova in un processo penale per spaccio?
Sì, la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza consolidata, ribadisce che il ‘narcotest’, basato su reazioni chimiche, ha rilevanza probatoria, specialmente in caso di condanna per reati di lieve entità legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).
Le attenuanti generiche possono prevalere sulla recidiva reiterata?
No, l’ordinanza conferma il divieto, previsto dall’art. 69, quarto comma, del codice penale, di considerare prevalenti le attenuanti generiche sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata, come definita dall’art. 99, quarto comma, del codice penale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 20/02/1981
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze:
sulla penale responsabilità aspecífiche (posto che già in primo grado come in appello il test sulla droga è definito “narcotest” – che è notoriamente è un esame basato su reazioni chimiche al contatto di determinati reagenti con le droghe quale doveva pertanto considerarsi il test descritto a pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestamente infondate (tra tante, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Rv. 263784, quanto alla rilevanza probatoria del narcotest, in caso di condanna ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; conf. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269007);
sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (quanto alla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2011 sul divieto ex art. 69, quarto comma cod. pen.; e alla stessa vigenza di tale divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.), non ravvisandosi i vizi denunciati nel ricorso sul giudizio di bilanciamento tra circostanze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2025.