Ricorso Inammissibile: l’Importanza di Motivi Fondati
Quando si presenta un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano solidi e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio, illustrando come un motivo ‘manifestamente infondato’, in particolare sul tema delle attenuanti generiche, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, l’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta erroneità della sentenza di secondo grado per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non avrebbe valutato adeguatamente alcuni elementi a favore dell’imputato, meritando quindi una riforma della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se le attenuanti fossero o meno dovute), ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha osservato che il giudice d’appello aveva già affrontato la questione delle attenuanti generiche, fornendo una motivazione completa, logica e coerente per giustificare il suo diniego. La sentenza impugnata, infatti, spiegava in modo puntuale le ragioni per cui non si riteneva di concedere un trattamento sanzionatorio più mite.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti, sostituendosi al giudice di merito. Il suo compito è verificare la presenza di vizi di legittimità, come una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Poiché in questo caso la motivazione della Corte d’Appello era giuridicamente ineccepibile, la censura proposta dal ricorrente si è rivelata priva di qualsiasi fondamento, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per avere successo, un’impugnazione deve basarsi su specifici vizi di legge e non sulla semplice speranza di ottenere una valutazione di merito diversa e più favorevole. Proporre un ricorso con motivi manifestamente infondati non solo è inutile ai fini processuali, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie che fungono da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose. La decisione sottolinea l’importanza, per i giudici di merito, di redigere motivazioni chiare e complete, in grado di resistere al vaglio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è palesemente priva di fondamento giuridico. In questo specifico caso, la Corte d’Appello aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale le ragioni del diniego delle attenuanti, rendendo la censura del ricorrente pretestuosa.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29948 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME NOME SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perc avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pr
Così deciso il 4 luglio 2024
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