Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnalando che l’impugnazione non supera neppure la soglia minima per essere esaminata nel merito. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere, pena il rigetto e la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo un caso pratico che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per furto consumato in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, commesso nel 2014. Il Tribunale di primo grado, nel 2021, riconosceva l’imputato colpevole, concedendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante contestata e determinando così la pena finale.
La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello nel dicembre 2023. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione tramite il suo difensore, affidandosi a due specifiche censure.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti della sentenza d’appello:
1. Mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto: Secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nell’ambito dell’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per reati di modesta entità.
2. Errato bilanciamento delle circostanze: La difesa sosteneva che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere considerate prevalenti sull’aggravante, il che avrebbe comportato una pena più mite e più rispettosa dei principi di proporzionalità e finalità rieducativa.
Entrambi i motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile qualificandolo come ‘manifestamente infondato’. La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del processo di impugnazione: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di richieste già formulate, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata contro le ragioni specifiche della decisione impugnata.
Nel dettaglio, i giudici hanno osservato che:
* La sentenza della Corte d’Appello era supportata da una motivazione appropriata, logica e basata su solide acquisizioni probatorie.
* La doglianza relativa all’art. 131-bis si scontrava con il fatto che l’atto di impugnazione non aveva minimamente scalfito il ragionamento con cui i giudici di merito avevano escluso l’applicabilità di tale causa di non punibilità.
* La seconda censura, relativa al bilanciamento delle circostanze, è stata liquidata come una ‘mera vaga postulazione’ volta a ottenere una riduzione di pena, senza però confrontarsi con le argomentazioni già fornite dalla Corte d’Appello.
In sostanza, il ricorso si limitava a prospettare ‘deduzioni vaghe e non specifiche’, fallendo nella sua funzione tipica di critica argomentata. Questa carenza strutturale ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Questo caso insegna una lezione fondamentale: l’accesso ai gradi superiori di giudizio richiede rigore. Un’impugnazione, per essere efficace, deve essere costruita come un dialogo critico con la sentenza che si contesta, individuandone le presunte fallacie logiche o giuridiche e offrendo argomenti specifici a sostegno della propria tesi. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con ulteriori conseguenze economiche per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando prospetta deduzioni vaghe, non specifiche e manifestamente infondate che non assolvono alla funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, ma si limitano a riproporre le stesse richieste già respinte.
Perché la Corte non ha applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Suprema Corte ha rilevato che il motivo di ricorso su questo punto era inammissibile perché non si confrontava minimamente con il ragionamento espresso dalla Corte d’Appello, la quale aveva già spiegato perché tale causa di non punibilità dovesse essere esclusa nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nel proporre l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo 1’11 dicembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 26 aprile 2021, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato in abitazione, commesso con violenza sulle cose in data antecedente e prossima al 7 luglio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida a due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione, in relazione sia al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sia all’esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in quanto, ove si fossero ritenute prevalenti le attenuanti generiche, come auspicato dalla Difesa siccome giusto, si sarebbe avuta una pena finale più mite e rispettosa dei principi di proporzionalità, di offensività e di finali rieducativa della sanzione.
L’impugnazione è manifestamente infondata.
La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
La prima delle riferite doglianze si scontra con la presa d’atto della esclusione dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità ratione poenae, come ritenuto dalla Corte di appello alla p. 2 della decisione impugnata con ragionamento che non è nemmeno sfiorato dall’atto di impugnazione; e la seconda censura è affidata ad una mera vaga postulazione afffinchè venga ridotta la pena, peraltro già affrontata e radicalmente disattesa alla p. 2 della sentenza impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.