Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non entra nel merito
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta senza un esame approfondito dei fatti, a causa della sua formulazione. Quando si presenta un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e ripetitivi, la conseguenza è inevitabile: la conferma della condanna e l’aggiunta di ulteriori sanzioni economiche. Questo caso, riguardante un furto pluriaggravato, ci permette di analizzare i requisiti fondamentali che un ricorso deve possedere per essere preso in considerazione dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto consumato pluriaggravato, emessa dal Tribunale e parzialmente riformata in appello. L’imputata, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque distinti motivi di censura. Le contestazioni riguardavano vari aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui:
1. L’errata qualificazione del fatto come furto consumato anziché tentato.
2. La sussistenza dell’aggravante della destrezza.
3. Il riconoscimento della recidiva qualificata.
4. La valutazione delle circostanze attenuanti generiche, considerate solo equivalenti e non prevalenti sulle aggravanti.
5. Il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
In sostanza, la difesa mirava a una riconsiderazione completa della vicenda processuale, sperando in un esito più favorevole davanti alla Corte di Cassazione.
La Decisione: un Ricorso Inammissibile e Manifestamente Infondato
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo i giudici, l’impugnazione presentava deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata. In altre parole, il ricorso non conteneva una critica puntuale e motivata contro le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che le doglianze erano costruite “in fatto” e rappresentavano un mero dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni dei giudici di merito. Il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti; il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, l’atto di impugnazione era meramente reiterativo di profili già adeguatamente vagliati e disattesi, senza aggiungere elementi di critica specifica contro le argomentazioni della Corte d’Appello. La Cassazione ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 42046/2019), ribadendo che un ricorso deve contenere una critica argomentata e non può limitarsi a riproporre le stesse obiezioni.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi per cassazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, non è sufficiente dissentire dalla decisione impugnata. È necessario articolare una critica specifica, puntuale e giuridicamente fondata, che metta in luce le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. Un ricorso inammissibile, perché vago, generico o ripetitivo, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione evidenzia la necessità di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di strutturare un’impugnazione efficace e pertinente.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero se presenta deduzioni vaghe, non specifiche, o si limita a reiterare critiche già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che le doglianze sono ‘meramente reiterative’?
Significa che i motivi del ricorso si limitano a riproporre le stesse questioni e le stesse lamentele già presentate e decise dai giudici di primo e secondo grado, senza introdurre una critica specifica e nuova contro le argomentazioni giuridiche della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11077 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/07/1996
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.Iliuta NOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona l’11 marzo 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputata, con cui il Tribunale di Pesaro il 22 agosto 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso 1’8 agosto 2023, e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, applicata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, esclusa la sussistenza di una aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
L’imputata si affida a cinque motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai seguenti aspetti: a) corretta qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe in realtà, un mero tentativo; b) sussistenza dell’aggravante della destrezza; c) sussistenza delle recidiva qualificata; d) mancata valutazione in termini di prevalenza, anziché di mera equivalenza, delle riconosciute circostanze attenuanti generiche; e) omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, num. 4, cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti l’impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Tutte le doglianze, peraltro in larga parte costruite in fatto ed in termini di dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni giudiziali, risultano comunque meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.