Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11077 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: ILIUTA ESTERA nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Iliuta Estera ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona l’11 marzo 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputata, con cui il Tribunale di Pesaro il 22 agosto 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso 1’8 agosto 2023, e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti riconosciute sussistenti, applicata la diminuzione per il rito, la ha condannata alla pena di giustizia, esclusa la sussistenza di una aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
L’imputata si affida a cinque motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai seguenti aspetti: a) corretta qualificazione giuridica del fatto, che sarebbe in realtà, un mero tentativo; b) sussistenza dell’aggravante della destrezza; c) sussistenza delle recidiva qualificata; d) mancata valutazione in termini di prevalenza, anziché di mera equivalenza, delle riconosciute circostanze attenuanti generiche; e) omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, num. 4, cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti l’impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Tutte le doglianze, peraltro in larga parte costruite in fatto ed in termini di dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni giudiziali, risultano comunque meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.