Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato sentenza del Tribunale di Agrigento del 19 maggio 2021, con cui Lo COGNOME era stato condanNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecentocin di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81, 624, co.2 e 625, co. 2, 4,
Il Lo COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsab dell’imputato.
2.2. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
3.1. Col primo motivo di ricorso si contesta l’affermazione di responsabili Lo COGNOME, rilevandosi la mancanza dell’elemento soggettivo ai fini dell’integr del reato, non essendo stato accertato che egli fruisse effettivam consapevolmente del bene e delle utilità ad esso connesse.
Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittim in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in app puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolve tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801).
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriat motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è i da vizi logico-giuridici.
I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale prob sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l’im avesse consapevolmente e intenzionalmente prelevato indebitamente part dell’energia elettrica consumata al fine di trarne indebito profitto economico.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chie rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’ado nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentita in legittimità.
In relazione al secondo motivo di ricorso, si rileva che esso non è conse dalla legge in sede di legittimità, in quanto inerente a violazioni di legge de ma non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – no sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il CiSnsiglieestensore -.
Il Presidente