Ricorso Inammissibile: la Cassazione contro i motivi ripetitivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale formulare motivi di diritto nuovi e specifici. La recente ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia la conseguenza diretta della semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una strategia difensiva mirata.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato in concorso, con l’aggravante della violenza sulle cose, emessa dal Tribunale di Modena. La sentenza è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni relative sia a vizi procedurali che a errori nella valutazione delle prove e nella determinazione della pena.
Le ragioni del ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su quattro punti principali:
1. Violazione di legge: Presunta mancanza di legittimazione a proporre la querela e assenza della condizione di procedibilità.
2. Errata applicazione della recidiva: Contestazione sulla recidiva reiterata e sul difetto di motivazione a riguardo.
3. Errata applicazione dell’aggravante: Critica all’applicazione dell’aggravante della “violenza sulle cose”.
4. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentela per il diniego delle attenuanti e per la motivazione sulla determinazione della pena.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che tutti questi motivi fossero una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo ha reso il ricorso inammissibile in partenza, poiché la Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che giudica solo la corretta applicazione della legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non serve a riesaminare nel merito le decisioni dei giudici precedenti. La Corte ha sottolineato che i motivi presentati erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale”.
In particolare, per quanto riguarda la recidiva, la Corte ha fatto riferimento, tramite il principio di integrazione delle motivazioni, alla sentenza di primo grado che spiegava adeguatamente le ragioni dell’aggravante. Per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, la Cassazione ha ribadito che questa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Se la motivazione fornita è sufficiente e non illogica, come nel caso di specie, la decisione è incensurabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito; è necessario individuare specifici vizi di legittimità, ovvero errori nell’applicazione delle norme di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre nuovamente le stesse argomentazioni già respinte non solo è inutile, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità e a ulteriori sanzioni economiche. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla ricerca di profili di censura nuovi e pertinenti al giudizio di legittimità, evitando di trasformare il ricorso in un sterile tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di legittimità.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33291 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33291 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/04/1994
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 febbraio 2024, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per difetto della legittimazione a proporre la querela e mancanza della condizione di procedibilità; errata applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e difetto di motivazione; erronea applicazione dell’aggravante della “violenza sulle cose” e vizio di motivazione; mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla determinazione della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.); in particolare, quanto alla ritenuta recidiva si rinvia, in forza del principio integrazione tra le sentenze di primo e di secondo grado, alla p. 5 della sentenza di primo grado che offre adeguata motivazione sulla ragione della ritenuta sussistenza dell’anzidetta aggravante. Con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in questo ricompreso anche il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giova ricordare che essa è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. app.), sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025