Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza di condanna, è fondamentale presentare motivi di ricorso validi e pertinenti. Un ricorso inammissibile è l’esito che si ottiene quando le argomentazioni proposte non rispettano i requisiti previsti dalla legge. L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio non possa trovare accoglimento in sede di legittimità, specialmente in un caso di detenzione di stupefacenti.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e Uso Personale
Il caso riguarda un soggetto condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato fermato in un luogo lontano dalla sua residenza con un quantitativo di eroina (oltre 7 grammi) occultato sulla persona. La difesa aveva sostenuto che la sostanza fosse destinata esclusivamente a un uso personale, e più precisamente a un “uso di gruppo”, tesi però avanzata tardivamente e senza alcuna prova a supporto.
I giudici dei primi due gradi di giudizio avevano respinto questa ricostruzione, valorizzando una serie di elementi contrari: le modalità di occultamento, il luogo del controllo e i precedenti penali specifici dell’imputato. Questi fattori, nel loro complesso, facevano propendere per una destinazione diversa dall’uso puramente personale.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su due profili principali:
1. Errata valutazione dei fatti: Il ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni già disattese in appello, insistendo sulla tesi dell’uso personale e di gruppo, senza però introdurre nuovi elementi di diritto.
2. Eccessività della pena: Si contestava la congruità della sanzione applicata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale che delimitano chiaramente l’ambito del giudizio di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi di Censura
Il primo punto cruciale è che i motivi di ricorso non possono essere una semplice fotocopia delle argomentazioni già presentate e rigettate in appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Riproporre le stesse censure senza evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata rende il motivo del tutto inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Anche le lamentele relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche sono state respinte. La determinazione del trattamento sanzionatorio è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione è supportata da una motivazione inesistente, contraddittoria o palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua scelta, valorizzando elementi come i precedenti penali, le modalità del fatto e il comportamento processuale dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una risposta giuridicamente corretta e logicamente argomentata a tutte le censure mosse dalla difesa. I giudici di secondo grado avevano correttamente evidenziato come le circostanze del fatto (controllo in luogo lontano dalla residenza, droga occultata in corpore
) e i precedenti penali dell’imputato fossero elementi sufficienti per escludere la destinazione all’uso esclusivamente personale, nonostante il quantitativo non fosse ingente. La tesi dell'”uso di gruppo” era stata ritenuta un’allegazione tardiva e non provata. Allo stesso modo, la rideterminazione della pena in appello era stata giustificata in modo esauriente, escludendo la possibilità di una rivalutazione critica del comportamento illecito da parte dell’imputato. Pertanto, i motivi del ricorso si sono rivelati meramente reiterativi e privi dei requisiti di legge per essere esaminati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza possibilità per ridiscutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. Chi intende presentare ricorso deve formulare censure specifiche contro la sentenza d’appello, evidenziando vizi di legittimità e non limitandosi a ripetere argomenti già sconfessati. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge, ad esempio perché sono una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione logica e corretta dal giudice d’appello.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la quantità della pena, poiché questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (primo grado e appello). Può annullare la decisione solo se la motivazione sulla pena è inesistente o palesemente illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44449 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROCCASECCA DEI VOLSCI il 18/01/1970
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: le circostanze e modalità del fatto l’imputato veniva controllato in luogo lontano da quello di residenza con la droga occultata in corpore e i suoi precedenti penali sono stati valorizzati per escludere che lo stupefacente fosse detenuto per uso esclusivamente personale in presenza di un quantitativo modesto ma affatto riconducibile ad un consumo singolare (oltre 7 gr. di sostanza tipo eroina) e per il quale, tardivamente e senza ulteriori allegazioni a comprova dell’assunto, è stato dedotto l’uso di gruppo.
Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena (determinata in un anno di reclusione poi aumentata per la recidiva) e quello della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione poiché i giudici di appello, in sede di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ridotto rispetto a quello di primo grado, hanno valorizzato i precedenti penali, le modalità del fatto e il negativo comportamento processuale inferendo da tali elementi la carenza di elementi sintomatici di una rivisitazione critica del comportamento illecito tenuto.
Risultano irrilevanti, perché meramente reiterative, le argomentazioni svolte con la memoria pervenuta in vista della trattazione della presente udienza.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consigliere relatore
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