Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27979 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 25/05/1961
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con l quale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia resa il 2
settembre 2022 dal locale Tribunale per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 mag
2002, n. 115.
In data 14 aprile 2025 sono pervenuti motivi nuovi a firma dell’avv. NOME
Moscogiuri, corredati da allegati.
Ritenuto che i cinque motivi sollevati (Violazione di legge per mancata
applicazione dell’art. 47 cod. pen. e mancata valutazione dell’errore scusabile c riferimento all’art. 76 d.P.R. 115/2002; illogicità e contraddittorietà d
motivazione in punto di valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costituti della fattispecie criminosa contestata , nonché omessa valutazione della mancanza
di prova del dolo generico; violazione del predetto art. 76 per omessa valutazion delle variazioni di reddito dell’imputato intervenuta nell’anno 2018, in corso
giudizio nel quale era stato richiesto il beneficio; violazione di legge e viz motivazione con riferimento all’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge p eccessività ed erronea applicazione dell’aggravante, nonché illegittimità d mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti ovvero equivalenti rispetto alla aggravante contestata) non sono consentiti in sede di legittim perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 3 e 4 sent. app.); che il motivo non è stato dedotto in precedenza; che, con riguardo al terzo motivo, non risulta il denunciato difetto di motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025