Ricorso inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede requisiti precisi, la cui mancanza può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già vagliate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato sia in primo grado dal Tribunale che in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati riguardavano presunte violazioni di legge processuale e vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, alla qualificazione giuridica del reato e, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dal ricorrente non erano nuove, ma si limitavano a riprodurre profili già adeguatamente esaminati e motivatamente disattesi dalla Corte d’Appello. Oltre a ciò, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità del Ricorso
Le motivazioni della Corte chiariscono perché il ricorso è stato giudicato inammissibile, offrendo spunti importanti sulla tecnica di redazione degli atti di impugnazione in sede di legittimità.
La Valutazione dei Motivi di Ricorso
La Corte Suprema ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse questioni di fatto già decise. I motivi devono essere specifici e devono evidenziare un vizio di legittimità (cioè un errore nell’applicazione della legge) o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria della sentenza impugnata. Riproporre semplicemente le stesse argomentazioni respinte in appello, senza criticare specificamente la logica della decisione di secondo grado, rende il ricorso generico e, pertanto, inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulle Attenuanti
Per quanto riguarda la doglianza sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. Questa valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia frutto di palese arbitrio o non sia supportata da una motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente per la sua decisione, rendendo la censura del ricorrente infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per accedere al giudizio della Corte di Cassazione è indispensabile formulare censure precise e pertinenti, che attacchino specificamente i vizi della sentenza impugnata e non si limitino a una sterile ripetizione delle difese già svolte. La decisione funge da monito sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso e sulle conseguenze economiche di un’impugnazione dichiarata inammissibile, che comporta non solo il pagamento delle spese processuali ma anche di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi dei necessari requisiti di specificità richiesti in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla pena e sulle circostanze attenuanti?
No, di regola la Corte di Cassazione non può riesaminare la determinazione della pena o la concessione delle attenuanti, poiché si tratta di valutazioni discrezionali del giudice di merito. L’intervento della Corte è possibile solo se la decisione è frutto di arbitrio o si basa su una motivazione manifestamente illogica, circostanze non riscontrate nel caso specifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11108 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il 01/12/1984
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia resa in data 10/01/2023 dal Tribunale di Padova che lo ha dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell’art. 213 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; violazione dell’art. 624-bis e vizio di motivazione; violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, per non essere le circostanze attenuanti generiche state riconosciute nella massima estensione) non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici (quanto ai primi tre motivi, si vedano le pp. 4 e 5 sent. app.) dal Giudice di merito. Con riguardo al quarto motivo, giova ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 5), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
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