Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente. È necessario presentare motivi di diritto specifici che evidenzino un errore nell’applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché le argomentazioni difensive erano una semplice ripetizione di quanto già discusso e rigettato in appello. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio i limiti del giudizio di legittimità.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale e dalla commissione del fatto in orario notturno. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata parzialmente riformata in punto di pena dalla Corte d’Appello, che aveva però confermato la responsabilità penale dell’imputato.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali: presunte violazioni di legge e illogicità della motivazione riguardo al funzionamento dell’etilometro, e contraddittorietà della sentenza in merito all’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’accusa.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che i motivi sollevati dalla difesa non erano ammissibili in sede di legittimità. Il motivo è semplice e cruciale: le argomentazioni erano ‘meramente riproduttive’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e correttamente respinti dalla Corte territoriale.
In altre parole, l’imputato non ha presentato alla Cassazione nuovi vizi di legittimità della sentenza d’appello, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, riproponendo le stesse questioni di fatto già decise. Questo tentativo si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a stabilire le responsabilità. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per verificare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte, senza indicare un preciso errore di diritto commesso dal giudice d’appello, esso perde la sua funzione e diventa un tentativo, non consentito, di ottenere un nuovo esame dei fatti. Di conseguenza, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a denunciare specifici errori di diritto (‘errores in iudicando’) o vizi procedurali (‘errores in procedendo’). Non può essere una replica delle difese svolte nei gradi di merito. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende. La strategia difensiva deve, quindi, essere attentamente calibrata sulla base della specifica funzione del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di censure già adeguatamente vagliate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, e quindi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni dell’imputato si limitavano a riproporre le stesse critiche alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza individuare un vizio di legge nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il 26/02/1979
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Rimini in punto di pena, ne ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall’ora notturna.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione al funzionamento dell’etilometro ed illogicità della motivazione sul punto; contraddittorietà della motivazione in ordine all’adempimento dell’onere probatorio da parte della pubblica accusa) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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