Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni sono Ripetitive
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo il secondo grado di giudizio. Esiste la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma questa via non è sempre percorribile. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente archiviato quando non presenta validi motivi di diritto, ma si limita a riproporre le stesse lamentele. Analizziamo come la Suprema Corte ha gestito un caso di appello basato su argomenti ritenuti meramente ripetitivi.
I Fatti del Caso
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello di Torino, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali della sentenza di secondo grado: l’applicazione della recidiva e la determinazione della pena, da lui ritenuta eccessiva. Sostanzialmente, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato la sua storia criminale e la gravità del nuovo reato commesso per stabilire l’entità della sanzione.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (cioè, non ha discusso se la pena fosse giusta o la recidiva ben applicata), ma si è fermata a un livello procedurale. La ragione fondamentale è stata la natura ‘reiterativa’ dei motivi proposti. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di legittimità o vizi specifici della sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripresentato le stesse critiche già esaminate e respinte, con argomenti giuridicamente corretti, dal giudice precedente.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha spiegato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproposizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, come ricordato dalla Cassazione, aveva motivato in modo esauriente la sua decisione. Aveva infatti sottolineato come il nuovo delitto fosse un chiaro sintomo di una ‘più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere’ dell’imputato. Di conseguenza, la pena inflitta era stata giudicata congrua, tenendo conto sia della gravità oggettiva del fatto sia della pericolosità soggettiva del reo.
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo ha condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva si basa sul principio, consolidato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186/2000), secondo cui chi propone un ricorso senza fondamento, per propria colpa, non può gravare sul sistema giudiziario senza conseguenze.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse valutazioni. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Presentare un ricorso basato su motivi ripetitivi non solo è inutile ai fini di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche concrete conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea quindi l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare specifici vizi di legge, anziché insistere su argomenti già vagliati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘reiterativi’, ovvero si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come aveva motivato la Corte d’Appello la pena inflitta?
La Corte d’Appello aveva motivato che il nuovo delitto commesso dall’imputato era sintomatico di una sua accentuata colpevolezza e capacità a delinquere, ritenendo la pena congrua in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME BARA (CUI CODICE_FISCALE) nato il 06/04/1995
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, concernenti l’applicazione della recidiva e la determinazione della pena, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte di appello ha motivato in ordine al fatto che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell’imputato e ha affermato che la pena era congrua, tenuto conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere del medesimo imputato);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente