Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Ripetitivi e Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente definito quando i motivi presentati non introducono nuovi elementi di diritto, ma si limitano a ripetere questioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In questo caso, relativo a un reato in materia di stupefacenti, la Suprema Corte ha ribadito principi fondamentali della procedura penale, sottolineando l’importanza di presentare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Processo: Dal Sequestro al Ricorso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Corte di merito aveva basato la sua decisione su elementi chiari e concordanti emersi durante una perquisizione domiciliare: il rinvenimento di un bilancino di precisione e di un rotolo di alluminio già predisposto in piccoli ritagli, materiale tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di doglianza che, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
L’analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, smontandoli uno per uno e giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo i punti salienti del ragionamento dei giudici.
La Ripetitività delle Censure
I primi motivi del ricorso contestavano la valutazione della responsabilità penale dell’imputato. La Corte ha rapidamente liquidato queste censure come ‘riproduttive’ di argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere un nuovo esame dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La destinazione allo spaccio era stata logicamente desunta dagli oggetti sequestrati, e il ricorso non ha offerto validi argomenti giuridici per contrastare tale conclusione.
L’Irrilevanza delle Dichiarazioni e la Carenza d’Interesse
Un altro motivo di ricorso verteva sulla presunta inutilizzabilità di alcune dichiarazioni rese dall’imputato ai verbalizzanti durante la perquisizione. La Cassazione ha ritenuto questo motivo irrilevante ai fini della decisione. Anche se l’imputato aveva successivamente ritrattato, affermando che la sostanza fosse anche del fratello, ciò non cambiava la sostanza dei fatti ai fini della configurabilità del reato. La Corte ha quindi evidenziato una ‘carenza di interesse’ del ricorrente, poiché l’eventuale accoglimento di tale motivo non avrebbe comunque portato a un esito a lui favorevole. Su questo punto, la sentenza richiama precedenti giurisprudenziali consolidati, secondo cui un motivo di ricorso è inammissibile ‘ab origine’ se manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine del processo di cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano:
1. Fattuali e Ripetitive: Si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni di merito già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza individuare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge).
2. Prive di Interesse: Uno dei motivi, anche se fosse stato accolto, non avrebbe avuto alcun impatto concreto sulla decisione finale, rendendo l’impugnazione su quel punto inutile.
3. Manifestamente Infondate: La Corte d’Appello aveva già logicamente spiegato come il quantitativo e le modalità di detenzione dello stupefacente indicassero una ‘marcata offensività della condotta’, motivazione che il ricorso non è riuscito a scalfire con argomenti di diritto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione: l’impugnazione non può essere un terzo grado di giudizio sul merito. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi sollevati siano specifici, pertinenti e focalizzati su reali violazioni di legge o vizi di motivazione, e non sulla semplice riproposizione di tesi difensive già rigettate. La conseguenza di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, erano basati su questioni di fatto non riesaminabili in Cassazione e, in parte, erano privi di un concreto interesse giuridico, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe modificato l’esito della condanna.
Quali elementi sono stati considerati decisivi per provare l’intento di spaccio?
Gli elementi decisivi sono stati il rinvenimento, presso l’abitazione del ricorrente, di un bilancino di precisione e di un rotolo di alluminio tagliato in piccoli ritagli. Questi oggetti sono stati ritenuti dalla Corte strumenti tipici per la preparazione e il confezionamento di dosi di stupefacenti destinate alla vendita a terzi.
Quando un motivo di ricorso viene considerato privo di interesse?
Secondo l’ordinanza, un motivo di ricorso è privo di interesse, e quindi inammissibile, quando risulta manifestamente infondato sin dall’origine e il suo potenziale accoglimento non comporterebbe alcun esito favorevole per il ricorrente in un eventuale giudizio di rinvio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47457 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREVIGLIO il 27/12/1984
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura complessivamente la responsabilità del ricorrente è declinato in fatto e riproduttivo di identiche cen adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta si traesse dalla predisposizione in piccoli ritagli di parte d rotolo di alluminio, beni che, unitamente al bilancino di precisione, erano stati rinvenuti al della perquisizione presso la abitazione del ricorrente;
ritenuto che la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti e da cost non trascritte ma riportate nella sola annotazione (terzo motivo) risulta irrilevante ai fini decisione, essendo indifferente, onde palesare la finalità di cessione a terzi, che la sostanza foss anche del fratello come successivamente affermato durante l’interrogatorio di garanzia, così smentendo quanto riferito nel corso della perquisizione; rilevato che, invero, la manifest infondatezza del motivo palesa la carenza di interesse della difesa in ordine alla proposizione del motivo in questione; che, infatti, si versa in ipotesi di inammissibilità originaria, per ca d’interesse, allorché il ricorso per cassazione ha ad oggetto motivi non esaminati dal giudice d merito, che risultino ab origine manifestamente infondati, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n.477 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263157);
rilevato che il quarto ed ultimo motivo è riproduttivo di identica questione confutata adeguatamente dalla Corte di appello /che ha osservato come il quantitativo dello stupefacente detenuto deponesse per la marcata offensività della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.