Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Sono Solo Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti non è sufficiente per ottenere una revisione della sentenza. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Appello per Evasione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che la condannava per il reato di evasione. La difesa ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di critiche contro la decisione dei giudici di secondo grado. Le doglianze riguardavano diversi aspetti, tra cui la configurabilità stessa del reato, la gravità del fatto, l’intensità dell’intenzione colpevole (dolo), la sussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La Decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27598 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dalla difesa non fossero ammissibili in sede di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede in un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, la Corte ha osservato che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di profili di censura già ampiamente esaminati e respinti dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano ‘giuridicamente corrette, puntuali e coerenti’. La difesa, secondo la Cassazione, non ha evidenziato vizi logici o manifeste incongruenze nella sentenza impugnata, ma si è limitata a riproporre le stesse tesi difensive, sperando in una diversa valutazione. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché non si confronta criticamente con le ragioni della decisione che intende contestare, ma le ignora, ripetendo argomenti ormai superati dal giudizio precedente.
I punti specifici su cui la Corte ha basato la sua decisione di inammissibilità includevano:
* Configurabilità dell’evasione: I giudici di merito avevano già spiegato in modo logico e corretto perché il fatto costituisse reato.
* Art. 131 bis c.p.: La non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata giustificata in base alla gravità e all’intensità del dolo.
* Recidiva e sospensione condizionale: Anche la sussistenza della recidiva e il mancato riconoscimento dei benefici di legge erano stati motivati adeguatamente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per la ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso, per avere una possibilità di successo, deve individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata e non può limitarsi a essere una sterile ripetizione delle argomentazioni già sconfitte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, ad esempio perché i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dai giudici di merito, senza individuare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove (come farebbe un giudice di merito), ma controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente nei gradi di giudizio precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27598 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27598 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE a sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono conse legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici dei merito con argomenti giuridicamente puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo di merito non censurabile in questa sede con riguardo alla configurabilità della evasione ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 3, dal secondo capoverso), al del fatto e alla intensità del dolo rassegnate a sostegno della ritenuta non applicabil dell’art 131 bis cp ( penultimo capoverso di pag. 3), alla ritenuta sussistenza de ultimo capoverso pagina 3) e al mancato riconoscimento del beneficio della sospe condizionale della pena ( ultimo capoverso di pagina 4);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’ar proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.