Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando un appello viene respinto, la tentazione di rivolgersi alla Corte di Cassazione è forte. Tuttavia, una recente ordinanza ci ricorda che il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Se i motivi sono una semplice ripetizione di argomenti già bocciati e privi di fondamento, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, ovvero per aver commercializzato prodotti con marchi contraffatti. Non accettando la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso Presentato in Cassazione
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su tre punti principali, sperando di ribaltare la sentenza di condanna:
1. Carenza dell’elemento soggettivo (dolo): Si contestava la sussistenza della volontà colpevole, sostenendo una presunta illogicità nella motivazione della Corte d’Appello che aveva affermato la sua responsabilità.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si lamentava che i giudici di merito non avessero riconosciuto la non punibilità per la lieve entità del reato, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
3. Omessa conversione della pena detentiva: Si criticava la decisione di non convertire la pena detentiva in una pena pecuniaria, come previsto dalla legge n. 689/1981.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione e la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha respinti in blocco, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi: la reiteratività dei motivi e la loro manifesta infondatezza.
La Corte ha innanzitutto osservato che le doglianze presentate non erano nuove, ma costituivano una mera riproposizione di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, è chiara su questo punto: non è consentito utilizzare il ricorso per Cassazione per ripresentare le stesse argomentazioni fattuali senza contestare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
In secondo luogo, i Supremi Giudici hanno ritenuto i motivi manifestamente infondati. La sentenza della Corte d’Appello, infatti, era stata adeguatamente motivata su tutti i punti contestati:
* La responsabilità e il dolo erano stati logicamente dedotti dalla natura palesemente contraffatta della merce.
* Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era supportato da un’articolata motivazione, in linea con gli orientamenti della stessa Cassazione.
* La mancata conversione della pena era stata giustificata dalla mancanza di garanzie di solvibilità del ricorrente e dalla ritenuta inadeguatezza della sola pena pecuniaria a svolgere una funzione rieducativa.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici d’appello avevano ragionato correttamente e senza incorrere in vizi logici o violazioni di legge. Le critiche del ricorrente si risolvevano in un tentativo, non permesso in sede di legittimità, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non serve a riesaminare i fatti, ma a garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. Presentare un ricorso basato su motivi generici, ripetitivi o che mirano a una rivalutazione delle prove, è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese processuali e di una sanzione economica, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È un monito a utilizzare lo strumento dell’impugnazione con consapevolezza e solo in presenza di vizi concreti e specifici nella decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, oltre ad essere considerati manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi argomenti dell’appello?
No, secondo la giurisprudenza consolidata, il ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 751 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 751 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono rispettivamente:
il primo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di manifesta illogicità e di carenza di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., per la ritenuta sussistenza del dolo da riferire alla fattispecie imputata;
il secondo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
il terzo, la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione agli artt. 53, 56-quater e 58 L. n. 689/1981, per la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e sono altresì manifestamente infondati giacché denunciano illogicità che non emergono dalla sentenza impugnata, la quale, anzi, adeguatamente motiva in relazione a tutti e tre i punti sopra esplicitati con argomentazioni prive di vizi logici e non censurabili in questa sede, attenendo queste a valutazioni di merito le quali, quando prive di vizi logici manifesti, risultano precluse alla cognizione di questa Corte (in particolare, si veda pag. 3, con riferimento alla responsabilità per il reato contestato al ricorrente, dedotta dall’accertata natura contraffatta della merce; pag. 6 sul diniego di applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., fondato su articolata motivazione conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte; infine, pag. 7 in ordine all’insussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di conversione della pena pecuniaria, stante la mancanza di garanzie di solvibilità del ricorrente e l’inadeguatezza della pena pecuniaria ai fini della funzione rieducativa della pena); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.