Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema legale italiano, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché la mera riproposizione di argomenti già discussi e la mancanza di critiche specifiche alla sentenza impugnata portano a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso, riguardante un furto in abitazione, evidenzia l’importanza di formulare motivi di ricorso precisi e fondati.
Il Caso: Dal Furto in Abitazione al Ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda giudiziaria vedono un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per il reato di furto in abitazione, aggravato dall’uso della violenza sulle cose e dal concorso di più persone. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decide di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre specifici motivi volti a contestare presunte violazioni di norme processuali e vizi di motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Senza Novità
La difesa dell’imputato si è articolata su tre punti principali:
1. Violazione delle norme sul mutamento del giudice: Il ricorrente lamentava che, a seguito del cambio del giudice durante il processo, non si fosse proceduto a una nuova audizione dei testimoni, in presunta violazione dell’articolo 525 del codice di procedura penale.
2. Errata gestione di un testimone: Si contestava la violazione dell’articolo 210 del codice di procedura penale, sostenendo che un testimone avrebbe dovuto essere trattato diversamente, in quanto potenziale concorrente nel reato.
3. Vizio di motivazione: L’ultimo motivo criticava la logicità e la coerenza della motivazione con cui i giudici d’appello avevano confermato la sua responsabilità penale per il furto.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La Decisione della Cassazione: Il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La decisione si fonda su un principio cardine: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte nei gradi precedenti, ma deve contenere critiche specifiche e pertinenti contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte
Analizzando i singoli motivi, la Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per la sua decisione.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al cambio del giudice, i giudici hanno richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 41736/2019), la quale ha chiarito che il consenso delle parti alla lettura degli atti non è necessario se la ripetizione dell’esame testimoniale non è stata richiesta, non è stata ammessa o non era più possibile. Il motivo è stato quindi giudicato reiterativo e manifestamente infondato perché non si confrontava con questo consolidato principio di diritto.
Anche il secondo motivo è stato considerato infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già chiarito, con una motivazione non contestata specificamente dal ricorrente, che il testimone in questione non era mai stato formalmente indagato come concorrente nel reato.
Infine, la critica alla motivazione della sentenza è stata respinta perché troppo generica. La Cassazione ha ricordato che il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità è solo quello che emerge da un palese contrasto tra l’argomentazione del giudice e le massime di esperienza o le altre parti del provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e priva di vizi evidenti.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere un atto di critica mirata e tecnicamente fondata, non una semplice riproposizione di doglianze. I motivi devono individuare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, confrontandosi con la giurisprudenza consolidata. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo conferma la condanna ma comporta anche un aggravio di spese per il ricorrente.
Quando cambia il giudice, è sempre necessario ripetere l’esame dei testimoni?
No. Secondo un principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 41736/2019), se il dibattimento viene rinnovato per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti non è necessario per gli esami testimoniali la cui ripetizione non è stata richiesta, non è stata ammessa o non è più possibile.
Perché un motivo di ricorso viene definito ‘reiterativo’ e dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso è ‘reiterativo’ quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e questioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuove critiche specifiche contro la motivazione della sentenza impugnata. Viene dichiarato inammissibile perché non solleva una vera questione di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo appare palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico, al punto che la sua infondatezza è evidente senza la necessità di un’analisi approfondita. La Corte lo respinge senza entrare nel merito della questione perché la sua pretestuosità è immediatamente riconoscibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 26/01/1982
avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che confermando la pronunzia di primo grado, ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 624 bis e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all’art. 525 co. 2 cod. proc. pen. risulta reiterativo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con le indicazioni di questa Corte a sezioni unite, richiamata nella sentenza impugnata secondo cui in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile. (SU. n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME Rv. 276754 – 03)
Considerato che il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta la violazione delle norme processuali in relazione all’art. 210 cod. proc. pen. risulta reiterativo nonché manifestamente infondato perché non si confronta con la sentenza impugnata che ha chiarito che il teste COGNOME non risulta mai stato iscritto quale concorrente nel reato in esame.
Ritenuto che il terzo e ultimo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità ex art. 624 bis cod. pen., è reiterativo, oltre che manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025