Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo ultimo grado, il ricorso in Cassazione, le regole si fanno più stringenti. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione; i motivi di ricorso devono essere solidi e conformi alla legge. Un esempio chiaro di questa logica ci viene offerto da una recente ordinanza che ha dichiarato un ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Analizziamo insieme questo caso per capire le dinamiche e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente fondata.
Il Contesto: Dalla Condanna per Reati Fallimentari al Ricorso
Il caso ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Salerno. L’imputata era stata ritenuta responsabile di concorso in reati fallimentari, specificamente quelli previsti dall’articolo 216, primo comma, numeri 1 e 2 della Legge Fallimentare. Non accettando la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basando la propria strategia su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Suprema Corte
La difesa ha articolato il proprio ricorso su due argomenti principali, entrambi di natura procedurale e sostanziale. Vediamo come la Corte di Cassazione li ha analizzati e smontati, portando alla dichiarazione di inammissibilità.
Primo Motivo: La Presunta Violazione delle Norme Processuali
Il primo motivo lamentava l’inosservanza delle norme processuali a causa della presunta mancata notifica del decreto che fissava il giudizio di appello. Questo è un punto cruciale, poiché una notifica omessa o irregolare può inficiare la validità del procedimento. Tuttavia, la Corte ha definito questo motivo “manifestamente infondato”. Perché? Semplicemente perché era smentito dai fatti documentati. All’interno del fascicolo processuale era presente la “relata di notifica” del decreto di citazione, un documento che attesta ufficialmente l’avvenuta consegna dell’atto. La Corte ha sottolineato che tale notifica era stata addirittura sollecitata dall’imputato stesso, rendendo la doglianza palesemente pretestuosa.
Secondo Motivo e la natura del ricorso inammissibile
Il secondo motivo di ricorso si concentrava su una presunta erronea applicazione della legge penale e sull’inosservanza delle norme processuali relative alla valutazione delle prove. In particolare, la difesa lamentava l’omessa valutazione di una prova che riteneva decisiva. Anche questo motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha infatti rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito un’argomentazione “corretta e non illogica” sulla sussistenza del fatto contestato. Questo punto è fondamentale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado. Tentare di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio in Cassazione è un errore strategico che spesso conduce a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile in toto. Le motivazioni sono chiare e dirette: i motivi proposti erano privi di qualsiasi fondamento giuridico. Il primo era smentito per tabulas, cioè dalle prove documentali presenti agli atti. Il secondo, pur mascherato da critica sulla violazione di legge, celava in realtà la richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Quando un ricorso presenta queste caratteristiche, la legge prevede che venga dichiarato inammissibile senza un’analisi approfondita del merito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’impugnazione non è uno strumento da utilizzare con leggerezza. Presentare un ricorso con motivi palesemente infondati ha conseguenze concrete e onerose. L’ordinanza, infatti, non si è limitata a respingere il ricorso, ma ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare i ricorsi pretestuosi e a tutelare l’efficienza del sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve fondarsi su vizi reali e dimostrabili della sentenza impugnata, e non su un generico dissenso rispetto alla decisione dei giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono “manifestamente infondati”, ovvero quando sono palesemente privi di fondamento giuridico, come nel caso in cui una presunta violazione procedurale sia smentita dai documenti agli atti.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice del merito e non può effettuare una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14111 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14111 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRETTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nei delitti di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 Fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzi inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali in ordine alla mancata notifica del decreto che disponeva il giudizio appello, è manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, posto che vi è in atti la relata di notifica del decreto di c sollecitata dall’imputato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzi inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed inosservanza delle norme processuali in ordine alla valutazione del quadro probatorio – lamentando, i particolare, l’omessa valutazione di prova decisiva -, è manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione sulla sussistenza del fa contestato, di cui a pag. 5 della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
( Il consigliere estensore