Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere le regole procedurali che ne determinano l’ammissibilità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, illustrando due errori comuni che possono portare al rigetto dell’impugnazione senza un esame nel merito. La decisione in esame riguarda un caso di appropriazione indebita, ma i principi espressi hanno una valenza generale e sono cruciali per chiunque si approcci al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita, ex art. 646 del codice penale, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza. Il primo motivo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare, riscontrando vizi procedurali insuperabili in entrambi i motivi di ricorso.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità, offrendo spunti di riflessione fondamentali.
Il Primo Motivo: La Ripetitività delle Doglianze
Il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché considerato meramente ‘riproduttivo’. In pratica, l’appellante si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il ricorso di legittimità non può essere una semplice ripetizione dei motivi d’appello. Esso deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche usate dal giudice del grado precedente per respingere quelle stesse doglianze. Mancando questa analisi critica, il motivo si trasforma in una richiesta di riesame dei fatti, preclusa in sede di legittimità, e risulta quindi inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Proposizione di una Questione Nuova
Ancora più netto è stato il giudizio sul secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tale richiesta non era mai stata avanzata nel corso del giudizio d’appello. Il processo penale è strutturato per gradi, e ogni questione deve essere sollevata nella sede competente. Introdurre per la prima volta una questione, come la richiesta di attenuanti, direttamente in Cassazione è una pratica non consentita. Il giudizio di legittimità serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito sulle questioni già dibattute, non a introdurre nuovi temi di discussione. Pertanto, anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una strategia processuale attenta e rigorosa. Chi intende ricorrere in Cassazione deve evitare due errori capitali: riproporre pedissequamente le argomentazioni già respinte in appello senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata, e sollevare questioni che non sono state oggetto del precedente grado di giudizio. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche l’addebito delle spese e di una sanzione, rendendo definitiva la condanna.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse doglianze già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica contro le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Per quale ragione il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché la questione delle attenuanti generiche non era mai stata sollevata nel giudizio d’appello. Non è consentito introdurre questioni nuove per la prima volta in sede di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28796 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a QUARTU SANT’ELENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all’art 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);
considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato;
che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
I Consigliere COGNOME te ore