Ricorso inammissibile: stop ai motivi nuovi in Cassazione
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del diritto processuale: non è possibile introdurre questioni nuove nel giudizio di legittimità se queste non sono state precedentemente sollevate in appello. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale.
Il caso e il reato contestato
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per la violazione dell’articolo 495 del codice penale. Tale norma punisce chiunque dichiari o attesti falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, spingendo l’imputato a rivolgersi alla Suprema Corte.
La questione dei motivi inediti
Il fulcro della decisione risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. L’imputato ha contestato la determinazione della pena, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’analisi degli atti ha rivelato che queste specifiche lamentele non facevano parte dell’atto di appello originario. In ambito giuridico, tali argomentazioni vengono definite motivi inediti.
Il rigetto della Suprema Corte
La settima sezione penale ha chiarito che il ricorso per Cassazione non può servire a sanare omissioni difensive avvenute nei gradi precedenti. Se un punto della sentenza non viene impugnato in appello, su di esso si forma il giudicato interno, rendendo impossibile una contestazione tardiva davanti ai giudici di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un controllo di legittimità e non un terzo grado di merito. Poiché il motivo riguardante la pena non era stato proposto con l’atto di appello, esso è stato considerato inammissibile. La legge impedisce infatti di sottoporre al giudice di legittimità questioni che il giudice di secondo grado non ha avuto modo di esaminare perché non investito della questione dalle parti.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre al rigetto delle istanze, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e tempestiva sin dalle prime fasi dell’impugnazione.
Si possono presentare nuovi motivi di difesa direttamente in Cassazione?
No, i motivi di ricorso devono essere stati già presentati durante il giudizio di appello, altrimenti il ricorso viene dichiarato inammissibile per novità della questione.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Qual è il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale?
Riguarda le false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali proprie o di altri.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1001 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1001 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di pena, è inedito in quanto non proposto con l’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022