Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9131 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a Paglieta il 02/06/1957
avverso la sentenza del 07/03/2024 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputata le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 07/03/2024, la Corte di appello di L’Aquila, per quanto qui rileva, confermava la sentenza emessa in data 24/11/2022 dal Tribunale di Vasto nella parte in cui aveva dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 4 d.lgs 74/2000 e l’aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
La ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’individuazione delle soglie di punibilità ex art. 4 d.lgs 74/2000.
Lamenta che la Corte di appello aveva errato, laddove, seguendo la falsa riga del giudizio di primo grado, non aveva affrontato la problematica relativa all’individuazione della soglia di punibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 1 dlgs 74/2000. La condotta penalmente rilevante di cui all’art. 4 d.lgs 74/2000- osserva- consiste in una condotta di tipo commissivo che si risolve in un falso ideologico consumato nella sola dichiarazione, mentre i bilanci di esercizio forniscono dati unicamente di natura civilistica e dunque considerabili quali elementi indiziari; i Giudici di merito avevano individuato l’imposta evasa ragionando esclusivamente in termini di costi e ricavi indicati nei bilanci, mentre ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente evasa si sarebbe dovuto far riferimento all’utile fiscalmente ricavabile.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG ha depositato requisitoria scritta. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria di Replica ex art. 611 cod.proc.pen. e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
Le violazioni di legge poste a fondamento del ricorso non hanno costituito oggetto anche di specifico motivo di appello.
Va richiamato, quindi, l’orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni
stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2025