Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Nuovi Decretano la Sconfitta in Cassazione
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle argomentazioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una strategia difensiva errata possa portare a un ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione della condanna. Il caso analizzato evidenzia un principio fondamentale del nostro ordinamento: non è possibile presentare in Cassazione motivi di doglianza che non siano stati precedentemente sollevati nel giudizio di appello.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte d’Appello per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di gestione illecita di rifiuti (art. 256, D.Lgs. 152/2006). In quella sede, la difesa aveva concentrato i propri motivi di appello esclusivamente sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 133 bis c.p.) e, in subordine, sulla riduzione della pena.
Una volta giunto dinanzi alla Suprema Corte, l’imputato cambiava strategia, proponendo un unico motivo di ricorso basato su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata. In pratica, si contestava la correttezza del ragionamento logico-giuridico che aveva portato i giudici d’appello a confermare la sua responsabilità penale.
La Decisione della Suprema Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La pronuncia si fonda su due pilastri argomentativi, entrambi decisivi.
Il Divieto di Introdurre Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo e più importante motivo di inammissibilità risiede nella violazione del cosiddetto ‘effetto devolutivo’ dell’appello. Questo principio stabilisce che il giudice di secondo grado può esaminare solo le questioni specifiche che gli sono state sottoposte con i motivi di appello. Di conseguenza, il giudizio della Corte di Cassazione è a sua volta limitato alle questioni dibattute nel grado precedente.
Poiché l’imputato in appello non aveva contestato la motivazione sulla sua responsabilità, ma si era limitato a chiedere benefici sulla pena, non poteva ‘introdurre’ per la prima volta tale doglianza in sede di legittimità. La Corte ha quindi affermato che il motivo non era consentito perché non dedotto con i motivi di appello.
La Manifesta Infondatezza come Ulteriore Sigillo
Pur essendo il primo motivo sufficiente a chiudere la questione, la Cassazione ha aggiunto, ‘ad abundantiam’, che il ricorso sarebbe stato comunque manifestamente infondato. I giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da vizi logici e basata su corretti argomenti giuridici per affermare la colpevolezza dell’imputato. Questo rafforza ulteriormente la decisione di rendere il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è puramente processuale e si basa su un principio cardine del sistema delle impugnazioni. Permettere a una parte di sollevare questioni nuove in Cassazione significherebbe trasformare il giudizio di legittimità, che è un controllo sulla corretta applicazione della legge, in un terzo grado di merito, cosa che non è. La strategia difensiva deve essere delineata in modo completo fin dall’atto di appello. Qualsiasi punto della sentenza di primo grado che non viene specificamente contestato in appello si considera ‘cristallizzato’ e non può più essere messo in discussione nelle fasi successive. L’ordinanza, pertanto, funge da monito sull’importanza di strutturare le impugnazioni in modo completo e coerente sin dall’inizio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale: la fase di appello è cruciale e definisce i confini invalicabili del successivo ricorso in Cassazione. La scelta dei motivi di impugnazione è un atto strategico che condiziona l’intero iter processuale. Introdurre motivi nuovi davanti alla Suprema Corte è una mossa destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile presentare in Cassazione motivi di ricorso non discussi in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile se si basa su motivi non dedotti con l’atto di appello. L’oggetto del giudizio di legittimità è limitato alle questioni sollevate nel precedente grado di giudizio.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Quali erano le accuse contestate nel caso di specie?
L’imputato era stato condannato per i reati di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e per attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15781 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 256, comma primo, D. Igs. 152/2006, denunciando vizio della motivazione, non è consentito perché non è stato dedotto con i motivi di appello con cui è stata invocata la causa di non punibilità ex art. 133 bis cod.pen. e una riduzione della pena;
che il motivo comunque è manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pag. 3-5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presi ente