Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCRABOLE NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 22 novembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i reati di cui: A) agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, comma 1, e 223, commi 1 e 2, n. 2 R.D. 267/42 (fallimento dichiarato in Milano il 12 novembre 2015); B) agli artt. 110 cod. pen. e 5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (fatto commesso in Milano il 30 dicembre 2012) e C) agli artt. 110 cod. pen. e 5, comma 1, d.lgs. 74/2000 (fatto commesso in Milano il 30 dicembre 2013), fattispecie, tutte, aggravate dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia violazione di legge da omesso rilievo officioso da parte del giudice di appello dell’intervenuta estinzione del reato di cui al capo B) per prescrizione generico e manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale: «Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravan ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sull determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057, principio questo che riproduce quanto affermato in motivazione da Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319 e da Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044), correttamente non è stata dichiarata la prescrizione del reato in premessa, venendo la stessa a maturare in data 29 giugno 2026, atteso che al tempo necessario a prescrivere il reato di cui all’art. 5 d.lg n. 74/2000, pari ad anni 8 ai sensi dell’art. 17, COMMa 1-bis, d.lgs. 74/2000, devesi aggiungere l’aumento di 2/3 in ragione della contestata recidiva;
– che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano, rispettivamente, il vizio di violazione legge in relazione all’insussistenza degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta impropri di bancarotta fraudolenta documentale, ed il vizio di violazione di legge in relazione all’err qualificazione giuridica del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non sono consentiti in questa sede in quanto inediti, posto che né dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, come riportata nella sentenza impugnata, né dall’atto di appello in data 21 febbraio 2023 risulta che il deducente avesse formulato specifiche doglianze in ordine, appunto, ai temi dedotti; di modo che, trattandosi di questioni che involgono profili di merito, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combiNOME disposto degli artt. 606, com 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.;
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il consilire estensore
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Il Presidente