Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di pluriaggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deduc mancanza di motivazione in ordine al denegato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità ed è a precluso, atteso che, come si evince dall’incontestato riepilogo dei motivi gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), i motivi di appel non riguardavano l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, bensì sol il trattamento sanzioNOMErio; a ben vedere, secondo la costante giurisprudenza questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto pe le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un ca ad un punto della decisione iàià oggetto di appello, di uno dei possibili vizi
motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al risch concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368);
Rilevato, comunque, che il ricorso risulta difettare di correlazione rispetto alle ragioni argomentate dalla decisione impugnata, cosicché l’atto d’impugnazione, ignora le affermazioni del provvedimento censurato, risultando così generico (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, COGNOME, Rv. 230634);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/04/2024