Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma della pronunzia del giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato di furto, escludendo la recidiva e rideterminando per l’effetto la pena irrogatale;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata, è assolutamente generico, giacché fondato su considerazioni astratte che, mancando di qualsivoglia correlazione argomentativa con il caso in esame, non consentono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; per altro, per quanto emerge dal riepilogo dei motivi di appello contenuti nella sentenza impugnata, non contestato, alcuna doglianza era stata mossa in relazione in relazione alla natura tentata e non consumata del delitto, cosicchè il motivo è anche inedito: va premesso, a riguardo, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità,
con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattu richiamabili, ma non richiamati, nell’atto di appello; solo in tal modo è, i possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestame illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazio ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorren tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebita chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute all competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d’appello con rigua al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattual in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di veri giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo e a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020 COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 d 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 24/04/2024