Ricorso Inammissibile: L’Errore Procedurale che Costa Caro
Un ricorso inammissibile in Cassazione può vanificare ogni possibilità di difesa. Lo ha ribadito la Suprema Corte con una recente ordinanza, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere stati sollevati nel precedente grado di giudizio. Analizziamo questa decisione per capire perché la forma, nel diritto, è sostanza e quali sono le conseguenze di un errore strategico.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imputato condannato in primo grado per concorso in tentato furto pluriaggravato. L’accusa era di aver cercato di sottrarre materiale ferroso da stabilimenti di un ente pubblico. Le aggravanti contestate erano la violenza sulle cose e il fatto che il furto riguardasse beni esistenti in uffici o stabilimenti pubblici. La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza, ma solo per ricalcolare la pena, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva. L’imputato, non soddisfatto, ha proposto ricorso per cassazione, contestando per la prima volta una delle aggravanti.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e basata su una regola procedurale consolidata: non si possono introdurre ‘motivi nuovi’ nel giudizio di legittimità. L’imputato, infatti, non aveva mai contestato l’aggravante in questione durante il processo d’appello.
Il Principio dei “Motivi Nuovi”
La Corte spiega che ammettere una contestazione sollevata per la prima volta in Cassazione creerebbe un paradosso giuridico. Si rischierebbe di annullare la sentenza d’appello per un difetto di motivazione su un punto che, intenzionalmente, non era mai stato sottoposto all’attenzione del giudice di secondo grado. Questo trasformerebbe il processo in un gioco di strategie dilatorie, minando l’efficienza e la correttezza del sistema giudiziario.
La Questione della Prescrizione
La difesa aveva anche tentato di far valere l’estinzione del reato per prescrizione. Anche questo argomento è stato respinto. La Cassazione ha osservato che nel calcolo dei termini di prescrizione la difesa non aveva tenuto conto degli effetti della recidiva, che, anche se considerata sub-valente rispetto alle attenuanti ai fini della pena, è comunque rilevante per allungare i tempi necessari a prescrivere il reato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un pilastro del nostro sistema processuale: la devoluzione. Quando si impugna una sentenza, si ‘devolve’ al giudice superiore la cognizione solo dei punti specificamente contestati. I motivi non sollevati in appello si considerano ‘cristallizzati’ e non possono essere riesumati in Cassazione. Permettere il contrario significherebbe sottrarre al giudice d’appello la sua funzione, consentendo alla difesa di omettere strategicamente una contestazione per poi lamentare, in sede di legittimità, una mancata risposta su quel punto. Si tratta di una tutela della logica processuale e della lealtà tra le parti, volta a evitare che il giudizio di Cassazione venga utilizzato per rimediare a proprie omissioni o per scopi puramente dilatori.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante per ogni difensore. La strategia processuale deve essere completa e lungimirante fin dal primo grado di impugnazione. Ogni motivo di doglianza deve essere esplicitato chiaramente nell’atto di appello. Dimenticare o tralasciare un punto significa perderlo per sempre. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione della condanna, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del condannato. La precisione e la completezza degli atti di impugnazione non sono meri formalismi, ma requisiti essenziali per una difesa efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha sollevato, per la prima volta in Cassazione, un motivo di doglianza (la contestazione di un’aggravante) che non aveva presentato nel precedente grado di giudizio, ovvero in appello.
È possibile presentare nuovi motivi di ricorso direttamente in Cassazione?
No, secondo la costante giurisprudenza citata nell’ordinanza, non è possibile presentare motivi non dedotti in appello. Tale condotta crea un vizio insanabile, in quanto il giudice d’appello non ha potuto esprimersi su quel punto specifico.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SANT’ALFIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che la difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino (di condanna per concorso i un tentativo di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall’essere s condotta posta in essere su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici specie, materiale ferroso all’interno di stabilimenti del comune di Santa Veneri con la recidiva qualificata e riconosciute le generiche), solo in punto pena per avere il primo giudice correttamente operato la riduzione per le generic riconosciute in termini di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva (in S Venerina, 21/3/2011);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi (contestazi dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen.) non dedotti in appello n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimit sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile dife motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giud di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME, Rv. 270316-01), con conseguente assorbimento della prospettata estinzione del reato, censura di per sé manifestamente infondata, non avendo la difesa neppure considerato la ritenut recidiva, pur se sub-valente (sulla rilevanza di tale aggravante sul tem prescrivere, sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, COGNOME, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, COGNOME, Rv. 280059-01);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa d inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024