Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Nuovi Bloccano l’Accesso alla Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: non è possibile presentare motivi di impugnazione nuovi direttamente in sede di legittimità. Questo caso evidenzia come una strategia difensiva errata nei gradi di merito possa portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni ulteriore discussione e rendendo definitiva la condanna. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni dietro questa rigida regola procedurale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto per la violazione dell’art. 10, comma 2, del D.L. 14/2017. Nello specifico, l’imputato non aveva rispettato un provvedimento emesso dal Questore che gli vietava l’accesso a una determinata area urbana.
Impugnata la sentenza di primo grado, in appello la difesa aveva sostenuto esclusivamente l’inconsapevole violazione del divieto, affermando che il proprio assistito non fosse a conoscenza del provvedimento, nonostante questo gli fosse stato regolarmente notificato. La Corte d’Appello aveva respinto tale tesi, confermando la condanna.
A questo punto, il condannato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, cambiando però la linea difensiva. Davanti alla Suprema Corte, per la prima volta, veniva sollevata la questione della presunta illegittimità del provvedimento del Questore, un argomento mai trattato nel giudizio d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito della questione relativa alla legittimità del divieto di accesso. La condanna dell’imputato è diventata quindi definitiva, con l’aggiunta dell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio del Devolutum e il ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su una regola cardine del nostro sistema processuale, codificata nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che non possono essere dedotti in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi d’appello.
Il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e seguito le giuste procedure. Questo controllo, tuttavia, è limitato alle questioni che sono state specificamente sottoposte al giudice d’appello (effetto devolutivo dell’appello).
Nel caso in esame, la difesa aveva devoluto alla Corte d’Appello solo la questione della presunta ignoranza del provvedimento. Non avendo mai contestato la legittimità del provvedimento stesso in quella sede, ha precluso al giudice di secondo grado la possibilità di pronunciarsi su quel punto. Di conseguenza, presentare tale doglianza per la prima volta in Cassazione costituisce l’introduzione di un motivo ‘nuovo’, una pratica vietata dalla legge, che rende il ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. Evidenzia l’importanza cruciale di strutturare una strategia difensiva completa fin dal primo grado di giudizio e, soprattutto, di articolare in modo esaustivo tutti i possibili motivi di contestazione nell’atto d’appello. Omettere un argomento in quella fase significa, nella maggior parte dei casi, perderlo per sempre.
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità: essa comporta la cristallizzazione della condanna, l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione economica. Per l’imputato, la scelta di introdurre un motivo nuovo in Cassazione si è tradotta non solo nella conferma della pena, ma anche in un ulteriore esborso economico, senza che il suo principale argomento difensivo potesse essere neppure discusso nel merito.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha stabilito che un motivo di ricorso non dedotto in appello è inammissibile in sede di Cassazione, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della sentenza di condanna.
Perché la Corte non ha esaminato nel merito la legittimità del provvedimento del Questore?
La Corte non ha esaminato la questione perché il ricorrente non l’aveva sollevata nei motivi d’appello, limitandosi in quella sede a sostenere di non essere a conoscenza del divieto. La questione era quindi nuova e, come tale, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 01/01/1973
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo di ricorso NOME NOME deduce violazione di legge in ordine alla affermazi della responsabilità avverso sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 10 comma 14/2017, rappresentando l’illegittimità del provvedimento adottato dal questore con il veniva inibito al ricorrente l’accesso ad una determinata area urbana.
Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d’appello di cui alla sentenza impugna censura non è stata dedotta in appello, avendo lamentato esclusivamente la inconsapev violazione del divieto, non essendo a conoscenza del provvedimento del questore che, tutta risulta essere a lui regolarmente notificato. Né il ricorrente ha contestato la complete predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di s grado la doglianza in disamina. Quest’ultima è pertanto inammissibile, a norma dell’art comma, 3 cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente