Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Possono Essere Presentati in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità, in particolare riguardo al concetto di ricorso inammissibile. Quando un ricorso viene respinto senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate? Il caso in esame, relativo a una condanna per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, illustra con chiarezza tre classici motivi che portano a tale esito: la presentazione di motivi nuovi, la genericità e la natura ripetitiva delle censure.
I Fatti del Processo
Una persona veniva condannata nei primi due gradi di giudizio per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione, basando la propria strategia su tre argomenti principali:
1. L’insussistenza del delitto di resistenza, per mancanza di una reale “opposizione ad un atto del pubblico ufficiale”.
2. L’insussistenza del delitto di oltraggio, per assenza della necessaria presenza di più persone al momento del fatto.
3. La richiesta di esclusione dell’aggravante della recidiva.
La Procura Generale chiedeva alla Suprema Corte di dichiarare il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della Procura, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputata, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale, rilevando vizi insanabili nell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni: Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni difensive, evidenziandone i difetti procedurali che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Il Divieto di Motivi Nuovi in Cassazione
Il primo motivo di ricorso, relativo all’assenza del reato di resistenza, è stato giudicato inammissibile perché costituiva un “motivo nuovo”. La Corte ha sottolineato che questa specifica censura non era mai stata sollevata nell’atto di appello. L’articolo 609 del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano già state sottoposte al giudice del grado precedente. Si tratta di un principio fondamentale per garantire la gradualità e la coerenza del processo.
La Genericità e Ripetitività delle Altre Censure
Anche gli altri due motivi sono stati respinti, ma per una ragione diversa: la loro genericità e natura ripetitiva.
Per quanto riguarda il reato di oltraggio, la difesa sosteneva la mancanza di più persone presenti. La Corte ha osservato che questa doglianza era generica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado, infatti, avevano specificamente indicato (a pagina 3 della loro sentenza) che al momento del fatto erano presenti “persone terze ed estranee alla vicenda”. Il ricorso si limitava a riproporre la stessa tesi, ignorando la risposta già fornita dalla Corte d’Appello.
Analogo discorso per la recidiva. Anche in questo caso, la Corte d’Appello aveva esposto con argomentazioni “niente affatto illogiche e corrette” le ragioni della sua decisione. Il ricorso, invece di contestare puntualmente quel ragionamento, si è limitato a una censura generica, insufficiente a scalfire la logicità della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda affrontare un processo penale: l’importanza della strategia difensiva fin dal primo grado. Le impugnazioni, e in particolare il ricorso per cassazione, non sono un’occasione per rimettere tutto in discussione. È necessario costruire una difesa solida e coerente, sollevando tutte le questioni rilevanti già in appello. Introdurre “motivi nuovi” in Cassazione è una strada preclusa. Inoltre, un ricorso efficace non può essere una mera ripetizione di argomenti già respinti, ma deve contenere una critica specifica, puntuale e logica delle argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare. In assenza di questi requisiti, il risultato sarà, come in questo caso, una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
È possibile presentare un motivo di ricorso per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 609 del codice di procedura penale, non sono proponibili in Cassazione motivi non dedotti nell’atto di appello precedente, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Cosa rende un motivo di ricorso “generico” e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nel grado precedente, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni e le ragioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41315 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NATA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
30/RG. 21547
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenz . è, epigrafe indicata per il delitto di resistenza e oltraggio;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile:
-quanto alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza per mancanza di “opposizior ad un atto del pubblico ufficiale”, la censura non è stata dedotta con l’atto di appefto quindi, non è proponibile con il ricorso per cassazione ex art. 609 cod. proc. pen.; -quanto alla prospettata insussistenza del delitto di oltraggio per mancanza d i pù persone, la doglianza è generica e reiterativa di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni con cui la difesa non si confronta (v.pag. 3 della sentenza rve si dà atto della presenza di persone terze ed estranee alla vicenda nel momento ;r; la ricorrente offendeva l’onore degli agenti e assumeva atteggiamenti sprezzanti); -quanto alla esclusione della recidiva, le censure sono generiche avendo la Code appello esposto – con argomentazioni niente affatto illogiche e corrette- le ragioni pc:r.
a fondamento della decisione assunta ( cfr pag. 3 della sentenza);
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces ,daV e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.