Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Possono Essere Introdotti in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile presentare per la prima volta dinanzi alla Suprema Corte motivi di ricorso basati su questioni di fatto non sollevate nel precedente grado di giudizio. Questa decisione sottolinea l’importanza di una strategia difensiva completa fin dall’appello, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che lo aveva condannato per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, nel tentativo di ottenere l’annullamento della condanna, si è rivolto alla Corte di Cassazione, sollevando specifici motivi a sostegno della propria difesa.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. In via preliminare, i giudici hanno chiarito che l’astensione degli avvocati, proclamata anche per la data dell’udienza, non aveva alcuna rilevanza nel caso specifico. La procedura adottata, infatti, era quella prevista dall’articolo 611 del codice di procedura penale, che non prevede la partecipazione delle parti e si svolge in camera di consiglio.
Il punto cruciale della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili perché avevano ad oggetto questioni di fatto che non erano state dedotte nel precedente giudizio di appello. Questo vizio procedurale ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle argomentazioni difensive.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un caposaldo del giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori.
Introdurre ‘questioni in fatto non dedotte in appello’ significa chiedere alla Cassazione di fare una valutazione che non le compete e, soprattutto, di pronunciarsi su aspetti che la Corte d’Appello non ha potuto esaminare perché non le erano stati sottoposti. Il processo penale è strutturato per gradi, e ogni fase ha le sue preclusioni. Ciò che non viene contestato in appello si considera, per così dire, ‘cristallizzato’, e non può essere rimesso in discussione per la prima volta davanti alla Suprema Corte.
Di conseguenza, la Corte ha rilevato che il ricorso, essendo fondato su argomenti tardivi e non pertinenti al giudizio di legittimità, doveva essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: la strategia difensiva deve essere costruita in modo completo e organico sin dal primo grado, e perfezionata nel giudizio di appello. Ogni questione, sia essa di fatto o di diritto, deve essere tempestivamente sollevata nelle sedi opportune. Tentare di ‘recuperare’ in Cassazione argomentazioni non presentate in appello è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche un aggravio di spese per l’imputato. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, custode della corretta interpretazione della legge, e non giudice dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi proposti riguardavano questioni di fatto che non erano state sollevate nel precedente giudizio davanti alla Corte d’Appello.
È possibile presentare nuove questioni di fatto per la prima volta in Corte di Cassazione?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, la Corte di Cassazione non può esaminare nel merito questioni di fatto che non siano state precedentemente discusse e decise dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34116 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34116 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di conda per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. sono entrambi inammissibili in entrambi aventi ad oggetto questioni in fatto non dedotte in appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.