Ricorso Inammissibile: Quando i Nuovi Motivi Decretano la Sconfitta in Cassazione
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali che governano i mezzi di impugnazione. L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la strategia difensiva debba essere costruita sin dal primo grado di giudizio, poiché un errore procedurale può portare a un ricorso inammissibile, precludendo ogni ulteriore discussione nel merito. In questa analisi, approfondiremo le ragioni che hanno portato i giudici a questa drastica, ma giuridicamente ineccepibile, decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva confermato una condanna per fatti di rilevanza penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte. I punti contestati riguardavano il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (danno patrimoniale di speciale tenuità), la mancata applicazione di una causa di non punibilità prevista per reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti (art. 649 c.p.), e un vizio di motivazione relativo a una circostanza aggravante.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile sulla base di due principi cardine del diritto processuale penale. L’analisi di queste ragioni è fondamentale per comprendere le logiche che governano il giudizio di legittimità.
La Preclusione dei Motivi Nuovi
Il primo e il terzo motivo del ricorso sono stati respinti per una ragione puramente procedurale. La Corte ha rilevato che le questioni relative all’attenuante del danno e alla causa di non punibilità non erano mai state sollevate nei precedenti gradi di giudizio, in particolare nell’atto di appello.
Questo ha determinato un’interruzione della cosiddetta “catena devolutiva”, ovvero quel principio per cui il giudice dell’impugnazione può decidere solo sui punti della sentenza precedente che sono stati oggetto di specifica critica. Introdurre questioni nuove direttamente in Cassazione è una pratica vietata, poiché priverebbe i giudici di merito della possibilità di valutarle, creando un vizio insanabile nel processo decisionale.
Violenza nell’Estorsione: Concorso di Reati e non Assorbimento
Il secondo motivo di ricorso, che censurava la sentenza per non aver escluso l’aggravante del nesso teleologico, è stato giudicato meramente riproduttivo di argomentazioni già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante orientamento giurisprudenziale: nel delitto di estorsione, la violenza è un elemento costitutivo del reato e viene assorbita in esso solo se non cagiona lesioni personali. Qualora, come nel caso di specie, la violenza si traduca in lesioni (conseguenza prevedibile dello sforzo per sottrarre una tessera bancomat), si configura un concorso di reati tra l’estorsione e le lesioni stesse. Di conseguenza, la motivazione della Corte d’Appello era corretta e non presentava alcun vizio.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su un’interpretazione consolidata delle norme processuali. I giudici hanno sottolineato come il giudizio di legittimità non possa trasformarsi in una terza istanza di merito. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare i fatti o valutare questioni che non sono state sottoposte ai giudici dei gradi precedenti.
L’inammissibilità del ricorso è stata quindi una conseguenza diretta della violazione di questi principi. Consentire la proposizione di nuove questioni in sede di legittimità significherebbe annullare una decisione su un punto che non è mai stato sottoposto alla cognizione del giudice d’appello, il quale, di conseguenza, non avrebbe potuto motivare in merito. Citando la giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. 2, n. 17427/2019), la Corte ha inoltre rafforzato la distinzione tra violenza assorbita nell’estorsione e quella che, causando lesioni, dà vita a un autonomo reato in concorso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito fondamentale per ogni operatore del diritto. La difesa tecnica deve essere costruita in modo completo e strategico fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale motivo di censura deve essere sollevato tempestivamente, poiché le omissioni e gli errori strategici commessi in appello non possono essere sanati davanti alla Corte di Cassazione. La dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, costituisce la sanzione per non aver rispettato le rigorose regole che garantiscono l’ordine e la funzionalità del processo penale.
È possibile presentare per la prima volta un motivo di ricorso davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte chiarisce che questioni che non sono state sollevate nei motivi d’appello non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità. Un simile comportamento determina l’interruzione della “catena devolutiva” e rende il ricorso inammissibile.
La violenza usata in un’estorsione è sempre assorbita nel reato principale?
No. La Corte di Cassazione, seguendo un orientamento consolidato, afferma che la violenza è assorbita nel delitto di estorsione solo quando non provoca alcuna lesione personale. In caso contrario, come nella vicenda in esame, si configura un concorso di reati tra l’estorsione e le lesioni.
Cosa succede se un motivo di ricorso è una semplice ripetizione di quanto già deciso in appello?
Se un motivo di ricorso è meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette, la Corte di Cassazione lo considera inammissibile, in quanto non presenta una critica specifica e nuova alla decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TOLENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l’inosservanza di legge in ordine all’omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per fatti commessi a danno di congiunti di cui all’art. 649 cod. pen., non risultano essere stati previamente dedotti come motivi di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del nesso teleologico, è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito c corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull lesioni quale conseguenza prevedibile della violenza esercitata sulla p.o. per estorcerle la tessera bancomat);
che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale, in caso contrario, come nella specie, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (Sez. 2, n. 17427 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 276053 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consiglier COGNOMECOGNOMENOME> stensore COGNOME
Il Presidente