Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 14 maggio 2025, di conferma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 4 marzo 2020, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge penale sostanziale, con riferimento alla riconducibilità della condotta all’ormai abrogato art. 647 cod. pen., è inammissibile, in quanto, pur deducibile dinanzi alla Corte territoriale (alla quale il tema della responsabilità non è stato devoluto, come si legge in sentenza), risulta proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, e su un punto ormai incontrovertibile della decisione, essendo stato proposto appello soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio;
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’assenza di elementi valutabili ed i diversi precedenti specifici), rimanendo tutti gli altri disattesi superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163 – 01);
pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025