Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PESCINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso, presentati, con due dis atti da COGNOME NOME e COGNOME NOME;
letta la memoria dell’imputato COGNOME NOME, che ha chiesto la assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione di questa Corte.
Osservato che, il primo motivo di COGNOME NOMENOME relativo alla mancata correlazione tr l’imputazione e la sentenza di condanna, non si confronta con la sentenza impugnata che ha evidenziato che la condotta di ostacolo all’azione dei militari e dei vigili del fuoco consistit minacciare di buttarsi di sotto e di scagliare tegole contro i vigili, ai quali impedirono di sali tetto, dove si erano portati, rientra pienamente nell’alveo del capo d’imputazione n. 1.
Rilevato che il secondo e il terzo motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che hanno sottolineato ch proprio il salire sul tetto al fine di fare desistere l’imputato dalle sue insane intenzioni era l’ d’ufficio impedita e che la persona offesa aveva dichiarato che le frasi offensive erano stat pronunciate sicuramente contro di lui e contro i suoi colleghi (pag. 2).
Il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen. è inammissibile perché, non essendo stato dedotto nei motivi d’appello, non può essere proposto per la prima volta in questa Sede.
In relazione al primo e al secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME, si richiamano le valutazion della Corte di appello a pag. 2 della sentenza, nonchè quanto osservato con riferimento al primo, secondo e terzo motivo di ricorso del correo.
In relazione al terzo motivo di ricorso relativo alla offensività delle frasi asseritamente oltragg e alla riferibilità delle stesse ai Carabinieri si richiamano le valutazioni in ordine al terzo di ricorso del correo.
Il quarto motivo, relativo alla assenza di motivazione circa la necessità di differenziar trattamento sanzionatorio di COGNOME NOME da quello di COGNOME NOME, è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
Il quinto motivo sul 131-bis cod. pen. è inammissibile perché non devoluto in appello.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
II Presi
Il ConsiaJi1estensore
Così deciso il 7 giugno 2024
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